Art. 5 
 
        Modifiche all'allegato «O» del regolamento regionale 
                       6 settembre 2002, n. 1 
 
  1. L'allegato «O» del r.r. 1/2002 e' sostituito dal seguente: 
 
                                                         «Allegato O» 
 
              MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 
                    PER L'ACCESSO ALLE CATEGORIE 
 
                              Parte I. 
 
Modalita' di accesso all'impiego regionale, requisiti generali, bando
  di concorso,  svolgimento  delle  prove  concorsuali,  composizione
  delle commissioni esaminatrici e adempimenti delle stesse. 
 
                              Punto 1. 
                        Modalita' di accesso 
 
  1. In attuazione dell'art.  5  della  legge  di  organizzazione  la
copertura dei posti vacanti del personale non  dirigenziale  avviene,
sulla base della programmazione dei fabbisogni di  personale  di  cui
all'art. 202 del regolamento regionale n. 1/2002, mediante: 
    a) concorso pubblico aperto a tutti per esami,  per  titoli,  per
titoli ed esami, per  corso-concorso  o  per  selezione  mediante  lo
svolgimento di prove volte  all'accertamento  della  professionalita'
richiesta dal  profilo  professionale  della  categoria,  avvalendosi
anche di sistemi automatizzati; 
    b) avviamento degli iscritti nelle liste di  collocamento  tenute
dai competenti uffici che siano in  possesso  del  titolo  di  studio
richiesto dalla normativa  vigente  al  momento  della  pubblicazione
dell'offerta di lavoro; 
    c)  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle   apposite   liste
costituite dagli appartenenti alle categorie  protette  di  cui  alla
legge 12 marzo 1999, n. 68. E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla
legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni. 
  2. Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale  di
cui  all'art.  202,  comma  3  del  r.r.  1/2002,  sono  definite  le
percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola  procedura
di cui al comma 1 . 
  3. Il  concorso  pubblico  deve  svolgersi  con  modalita'  che  ne
garantiscano  l'imparzialita',  l'economicita'  e  la  celerita'   di
espletamento, ricorrendo,  ove  necessario,  all'ausilio  di  sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione. 
  4. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e  3  e'
reclutato il personale  a  tempo  parziale,  di  cui  alla  legge  29
dicembre 1988, n. 554. 
 
                              Punto 2. 
                         Requisiti generali 
 
  1. Possono accedere all'impiego regionale i soggetti che posseggono
i seguenti requisiti generali: 
    a)  cittadinanza  italiana.  I  cittadini  degli   stati   membri
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza  di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente e i  cittadini  di  Paesi  terzi  che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di protezione  sussidiaria,  possono  accedere,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n.  174,  a  tutti  i  posti  dell'organico
regionale a  parita'  di  requisiti,  purche'  abbiano  una  adeguata
conoscenza  della  lingua  italiana  da  accertare  nel  corso  dello
svolgimento delle prove; 
    b) eta' non inferiore a diciotto  anni.  Qualora  la  natura  del
servizio o  oggettive  necessita'  lo  richiedano,  l'amministrazione
regionale puo' prevedere limiti massimi di eta' per la partecipazione
al concorso da indicare nel bando; 
    c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di  concorso,  in
base alla normativa vigente; 
    d)  godimento  dei  diritti  politici.   Non   possono   accedere
all'impiego  regionale  coloro  che  sono   esclusi   dall'elettorato
politico attivo, coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati  decaduti  da
un impiego statale a seguito dell'accertamento che  l'impiego  stesso
e' stato conseguito mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o
viziati da invalidita' non sanabile; 
    e) non aver riportato condanne penali passate  in  giudicato  che
impediscano, ai sensi della normativa vigente,  di  poter  costituire
rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; 
    f) titolo di studio prescritto dal bando. 
  2.  Per  l'ammissione  a  particolari  profili   professionali   di
categoria  l'amministrazione  regionale  puo'  prescrivere  ulteriori
requisiti. 
  3. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti  alla
Repubblica. 
  4. I requisiti prescritti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
presentazione della domanda di ammissione e devono  essere  posseduti
fino alla conclusione delle procedure concorsuali . 
 
                              Punto 3. 
                          Titoli di studio 
 
  1.  I  titoli  di  studio  richiesti  per  l'accesso   dall'esterno
all'impiego regionale sono i seguenti: 
    a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico; 
    b) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo; 
    c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore; 
    d) categoria D:  laurea  triennale,  specialistica  o  magistrale
oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999. Se richiesta  dal
bando di concorso, la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni
professionali. 
  2. Per licenza  della  scuola  dell'obbligo  si  intende  anche  la
licenza elementare conseguita  anteriormente  all'entrata  in  vigore
della legge 31 dicembre 1962,  n.  1859  (istituzione  e  ordinamento
della scuola media statale). 
  3. I bandi di concorso per posti di profilo tecnico della categoria
B, posizione economica  B3,  possono  prevedere,  con  riferimento  a
mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso  di
esperienza professionale, l'ammissione  di  candidati  che  siano  in
possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e/o di  specifica
specializzazione professionale acquisita anche attraverso  esperienze
di lavoro. 
  4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri  dell'Unione
europea sono ammessi ai sensi dell'art.  38,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
                              Punto 4. 
                          Bando di concorso 
 
  1. Le procedure di reclutamento di cui al punto 1,  comma  1,  sono
bandite con determinazione  del  direttore  regionale  competente  in
materia di personale. 
  2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di
presentazione delle domande nonche' l'avviso  per  la  determinazione
del diario e la sede delle prove scritte ed  orali  ed  eventualmente
pratiche. Deve indicare le materie  oggetto  delle  prove  scritte  e
orali; il contenuto di quelle pratiche; la votazione minima richiesta
per l'ammissione alle prove orali; i requisiti soggettivi generali  e
particolari  richiesti  per  l'ammissione   all'impiego;   i   titoli
culturali e professionali valutabili ed  il  punteggio  massimo  agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, nel caso
di concorso  per  titoli  ed  esami;  i  titoli  che  danno  luogo  a
precedenza o a preferenza a parita' di  punteggio;  i  termini  e  le
modalita'  della  loro  presentazione;  le  percentuali   dei   posti
riservati da leggi a favore di determinate  categorie.  Il  bando  di
concorso deve, altresi', contenere la citazione della legge 10 aprile
1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro. 
  3. Il bando di  concorso  per  l'accesso  alle  categorie,  prevede
l'accertamento della  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della  lingua  inglese
nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al   profilo   professionale
richiesto, di altre lingue straniere. 
  4. Nel bando puo' essere previsto il versamento di un contributo di
partecipazione alla procedura concorsuale  da  effettuare  attraverso
versamento su un c/c Bancario intestato a «Regione Lazio».  Il  bando
indica il numero di conto corrente e la causale del versamento. 
  5. Il bando di concorso  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Lazio e di tale pubblicazione e' data notizia  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  6. Con determinazione motivata del direttore  regionale  competente
in materia di personale e' disposta in ogni momento la esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
 
                              Punto 5. 
              Presentazione delle domande di ammissione 
 
  1 . Il bando di concorso  indica  la  modalita'  di  presentazione,
anche  telematica,  della  domanda  di  ammissione.  La  domanda   di
ammissione deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del  bando  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio. L'avviso del concorso  contenente  gli
estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine  per  la
presentazione  delle  domande  e'  pubblicato  anche  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
  2.  Salvo  il  caso  in  cui  il  bando  di  concorso  disponga  la
compilazione della domanda in via telematica, la domanda deve  essere
redatta secondo lo schema che viene allegato al  bando  di  concorso,
riportando tutte le indicazioni che,  secondo  le  norme  vigenti,  i
candidati sono tenuti  a  fornire,  e  debitamente  sottoscritta.  La
sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione. 
  3. L'amministrazione non assume responsabilita' per la  dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore. 
 
                              Punto 6. 
                 Categorie riservatarie e preferenze 
 
  1. Nei pubblici concorsi, le riserve di  posti  previste  da  leggi
speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 
  2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti  da  riservare  secondo  legge,  essa  si   attua   in   misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 
  3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo
che da' diritto ad una  maggiore  riserva,  secondo  quanto  disposto
dalle vigenti disposizioni normative in materia. 
  4. Le categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito e a  parita'  di  titoli  sono  quelle
indicate dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
 
                              Punto 7. 
                       Svolgimento delle prove 
 
  1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai  singoli
candidati  almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove
medesime.   Tale   comunicazione   puo'   essere   sostituita   dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
  2. Le prove del concorso sia scritte che  orali  non  possono  aver
luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.
101, nei giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche  rese  note  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  mediante  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi. 
  3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova  orale  deve
essere data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle  prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale  deve  essere
dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in  cui
essi debbono sostenerla. 
  4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta  al  pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 
  5. Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso  nella
sede degli esami. 
 
                              Punto 8. 
                         Concorso per esame 
 
  1. I concorsi per esami consistono: 
    a) per i profili professionali della categoria D: in  almeno  due
prove  scritte,   una   delle   quali   puo'   essere   a   contenuto
teorico-pratico  ed  in   una   prova   orale,   comprendente   anche
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera,  tra  quelle
indicate nel bando e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.  I
voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono  l'ammissione
al colloquio i candidati che  abbiano  riportato  in  ciascuna  prova
scritta una votazione di almeno 21/30  o  equivalente.  Il  colloquio
verte sulle  materie  oggetto  delle  prove  scritte  e  sulle  altre
indicate nel  bando  di  concorso  e  si  intende  superato  con  una
votazione di almeno 21/30 o equivalente; 
    b) per i profili professionali della categoria C  e  B3:  in  due
prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in
una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza di
una  lingua  straniera,  tra  quelle  indicate  nel  bando  e   delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.  Conseguono  l'ammissione  al
colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel  bando
e  si  intende  superato  con  una  votazione  di  almeno   21/30   o
equivalente. 
  2. I bandi di  concorso  stabiliscono  che  le  prove  scritte  per
l'accesso ai profili professionali della categoria D consistano in un
elaborato o in una serie di quesiti a risposta  sintetica  ovvero  in
appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato. Per
i profili  professionali  delle  categorie  inferiori,  il  bando  di
concorso relativo stabilisce che le prove scritte  consistano  in  un
elaborato o in una  serie  di  quesiti  a  risposta  sintetica  o  in
appositi test bilanciati da risolvere  in  un  tempo  predeterminato,
ovvero in  prove  pratiche  attitudinali  tendenti  ad  accertare  la
maturita' e la professionalita' dei candidati  con  riferimento  alle
attivita' che i medesimi sono chiamati a svolgere. Qualora  le  prove
scritte consistano in appositi test bilanciati  da  risolvere  in  un
tempo predeterminato la commissione puo' essere affiancata  anche  da
aziende specializzate per l'elaborazione, lo svolgimento delle  prove
e la correzione automatizzata. 
  3.  Le  prove  di  esame  possono  essere  precedute  da  forme  di
preselezione predisposte anche da aziende specializzate in  selezione
di personale. Il bando, in ragione  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso, indica i presupposti del ricorso alla prova preselettiva. I
contenuti della prova  nonche'  le  modalita'  di  espletamento  sono
disciplinati dal bando di concorso.  Il  punteggio  conseguito  nella
prova preselettiva non concorre alla formazione del  voto  finale  di
merito. Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che,  dopo  la
prova preselettiva, risultino collocati nel relativo elenco, entro  i
primi posti corrispondenti a tre volte il numero dei  posti  messi  a
concorso. Il numero dei candidati ammessi puo' essere aumentato  solo
nel caso di candidati classificatisi ex aequo. 
  4. Il punteggio finale e' dato dalla somma  della  media  dei  voti
conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e  della
votazione conseguita nel colloquio. 
 
                              Punto 9. 
                Concorso per titoli e titoli ed esami 
 
  1. Nei casi in  cui  l'ammissione  a  determinati  profili  avvenga
mediante concorso per titoli o per titoli e per esami, ai titoli  non
puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a  10/30  o
equivalente, suddiviso tra le diverse categorie dei titoli  medesimi;
il bando indica i titoli valutabili  ed  il  punteggio  massimo  agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 
  2. Nei casi in  cui  l'ammissione  a  determinati  profili  avvenga
mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione  dei  titoli
e' effettuata dopo le prove scritte  e  prima  che  si  proceda  alla
correzione dei relativi elaborati. 
  3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste  dai
punti 7 e 8. 
  4.  La  votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame. 
 
                              Punto 10. 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi,  previste   dalle
presenti disposizioni, sono nominate con determinazione del direttore
competente in materia di personale. 
  2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte, ai  sensi
dell'art.  35,  comma  3,  lettera  e)  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, da tecnici esperti  nelle  materie  oggetto  del  concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime e non possono  farne  parte,  i  componenti  dell'organo  di
direzione politica, coloro che  ricoprano  cariche  politiche  o  che
siano rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni  professionali.  Almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva
motivata impossibilita', e'  riservato  alle  donne,  in  conformita'
dell'art.  57,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. Nel rispetto di tali principi, esse, in  particolare,  sono
cosi' composte: 
    a) per i concorsi ai profili professionali di categoria D: da  un
magistrato o avvocato dello Stato o da un dirigente  regionale  o  di
altra pubblica amministrazione o equiparato, o da  un  professore  di
ruolo di  universita'  statali  o  equiparate,  anche  straniere  con
funzioni di presidente, e da due esperti nelle  materie  oggetto  del
concorso; le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  funzionario
appartenente alla categoria D; 
    b) per i concorsi per la  categoria  C  e  B3:  da  un  dirigente
regionale o di  altra  pubblica  amministrazione  o  equiparato,  con
funzioni di presidente, e da due esperti nelle  materie  oggetto  del
concorso; le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  funzionario
appartenente alla categoria D; 
    c) per le prove selettive relative a  quei  profili  per  il  cui
accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente  regionale  o
di altra  pubblica  amministrazione  o  equiparato  con  funzioni  di
presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente  alla
categoria C. 
  3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, per titoli o
per titoli ed esami possono  essere  suddivise  in  sottocommissioni,
qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove  scritte  superino
le 1.000 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico
restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie  e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. 
  4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il presidente
ed i membri delle  commissioni  esaminatrici  possono  essere  scelti
anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante  il
servizio  attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
indicati.  L'utilizzazione  del  personale  in  quiescenza   non   e'
consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto  per  motivi
disciplinari, per ragioni di  salute  o  per  decadenza  dall'impiego
comunque determinata. 
  5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto  per
il presidente quanto per  i  singoli  componenti  la  commissione.  I
supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi. 
  6. Alle commissioni di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b)  possono
essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera  e
per materie speciali. 
  7.  Quando  le  prove  scritte  abbiano  luogo  in  piu'  sedi,  si
costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto  da
un   membro   della   commissione    ovvero    da    un    dipendente
dell'amministrazione di categoria non inferiore alla D  e  costituita
da due  dipendenti  di  categoria  non  inferiore  alla  D  e  da  un
segretario scelto tra dipendenti di categoria D o C. 
 
                              Punto 11. 
 Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice 
 
  1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto  di  impiego  si
risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei  lavori  della
commissione,     cessano      dall'incarico,      salvo      conferma
dell'amministrazione. 
 
                              Punto 12. 
                    Adempimenti della commissione 
 
  1.  Prima  dell'inizio  delle  prove  concorsuali  la  commissione,
considerato il numero dei  concorrenti,  stabilisce  il  termine  del
procedimento concorsuale e lo rende  pubblico.  I  componenti,  presa
visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la  dichiarazione
che non sussistono situazioni  di  incompatibilita'  tra  essi  ed  i
concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice  di  procedura
civile. 
  2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se
gli esami hanno luogo in una sede, ed una  sola  traccia  quando  gli
esami hanno luogo in piu' sedi.  Le  tracce  sono  segrete  e  ne  e'
vietata la divulgazione. 
  3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in  buste  sigillate  e
firmate esteriormente sui lembi  di  chiusura  dai  componenti  della
commissione. 
  4. All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la
stessa  per  tutte  le  sedi,   il   presidente   della   commissione
esaminatrice   o   del   comitato   di   vigilanza    fa    procedere
all'identificazione dei concorrenti e li fa collocare in modo che non
possano comunicare fra loro. Quindi, fa constatare l'integrita' della
chiusura delle tre buste o della busta contenenti le tracce  d'esame,
e nel primo caso  fa  sorteggiare  da  uno  dei  candidati  la  busta
contenente la traccia da svolgere. 
  5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di  concorsi
per titoli, dalla data della prima  convocazione  della  commissione.
L'inosservanza   di   tale   termine   dovra'   essere   giustificata
collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata  relazione
da inoltrare alla direzione competente in materia di personale. 
 
                              Punto 13. 
                     Trasparenza amministrativa 
                    nei procedimenti concorsuali 
 
  1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
alle  singole  prove.  Esse,  immediatamente  prima  dell'inizio   di
ciascuna prova orale, determinano  i  quesiti  da  porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
  2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della  valutazione
dei  titoli  deve   essere   reso   noto   agli   interessati   prima
dell'effettuazione delle prove orali. 
  3. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto  di  accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi e  con  le  modalita'
previste dalle vigenti disposizioni. 
 
                              Punto 14. 
                 Adempimenti dei concorrenti durante 
                 lo svolgimento delle prove scritte 
 
  1 . Durante le prove scritte non  e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i membri della commissione esaminatrice. 
  2. Gli elaborati ovvero i  quesiti  a  risposta  sintetica  debbono
essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta  portante
il timbro d'ufficio e la firma di  un  componente  della  commissione
esaminatrice o, nel caso di  svolgimento  delle  prove  in  localita'
diverse, da un componente del comitato di vigilanza. 
  3. I candidati non  possono  portare  carta  da  scrivere,  appunti
manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie.  Possono
consultare soltanto i testi di legge non  commentati  ed  autorizzati
dalla commissione ed i dizionari. 
  4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi 1, 2
e 3 o che comunque abbia copiato in tutto o in parte  lo  svolgimento
del tema e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che  uno  o
piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione  e'
disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 
  5. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di  adottare
i provvedimenti necessari. La mancata esclusione all'atto della prova
non preclude che l'esclusione sia disposta  in  sede  di  valutazione
delle prove medesime. 
 
                              Punto 15. 
           Adempimenti dei concorrenti e della commissione 
                   al termine delle prove scritte 
 
  1 . Al candidato sono consegnate in ciascuno dei  giorni  di  esame
due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile
ed una piccola contenente un cartoncino. 
  2.  Il  candidato,  dopo  aver  svolto  la  prova,  senza   apporvi
sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il  foglio  o  i  fogli
nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data  ed  il
luogo di nascita nel cartoncino e  lo  chiude  nella  busta  piccola.
Pone, quindi, anche la busta piccola  nella  grande  che  richiude  e
consegna al presidente della commissione o del comitato di  vigilanza
od a chi ne fa le veci. 
  3. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla  busta  che
conterra' la prova di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi
sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire,  esclusivamente
attraverso  la  numerazione,  le  buste  appartenenti   allo   stesso
candidato. 
  4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova  di  esame  e
comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle
buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo  aver  staccato
le relative linguette numerate. Tale operazione e'  effettuata  dalla
commissione esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell'ora di  cui  e'
data comunicazione orale ai candidati  presenti  in  aula  all'ultima
prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero  non
superiore  alle  dieci  unita',  potranno  assistere  alle  anzidette
operazioni. 
  5.  Le  buste  sono  aperte   alla   presenza   della   commissione
esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi
a ciascuna prova di esame. 
  6.  Il  riconoscimento  deve  essere  fatto  a  conclusione   della
correzione di tutte le prove scritte dei concorrenti. 
  7. Le buste contenenti i lavori svolti  dai  candidati  nelle  sedi
diverse da  quelle  della  commissione  esaminatrice  ed  i  relativi
verbali  sono  custoditi  dal  presidente  del  singolo  comitato  di
vigilanza e da questi trasmessi  o  consegnati  al  presidente  della
commissione esaminatrice, al termine delle prove scritte. 
 
                              Punto 16. 
              Processo verbale delle operazioni d'esame 
                   e formazione delle graduatorie 
 
  1 . Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni  prese  dalla
commissione esaminatrice, anche nel giudicare i  singoli  lavori,  si
redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti  i
commissari e dal segretario. 
  2. La graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dal punto 6. 
  3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nelle  graduatorie
di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482 o da altre disposizioni  di  legge  in  vigore  che  prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 
  4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori  del
concorso, e' approvata con determinazione del direttore competente in
materia di personale ed e' immediatamente efficace. 
  5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi  sono  pubblicate  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Dalla data di pubblicazione
decorre il termine per le eventuali impugnative. 
 
                              Punto 17. 
               Presentazione dei titoli preferenziali 
                      e di riserva nella nomina 
 
  1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale  dovranno  far
pervenire alla struttura  competente  alla  gestione  del  personale,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal  giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i  documenti
in carta semplice attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  riserva,
preferenza e precedenza, a  parita'  di  valutazione,  gia'  indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  Tale  documentazione  non  e'
richiesta nei casi in  cui  l'amministrazione  regionale  ne  sia  in
possesso o ne possa disporre facendo  richiesta  ad  altre  pubbliche
amministrazioni. 
 
                              Punto 18. 
                       Assunzioni in servizio 
 
  1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  sono  invitati,  a   mezzo
raccomandata con avviso  di  ricevimento  ovvero  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata, ad  assumere  servizio  e  sono  assunti  in
prova, con atto del direttore competente in materia di personale, nel
profilo  professionale  della  categoria  per  il   quale   risultano
vincitori. 
  2. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato  motivo
documentato  e  accordato  dalla  Regione  Lazio  entro  il   termine
stabilito,  decade  dall'assunzione.  Qualora  il  vincitore   assuma
servizio, per  giustificato  motivo  documentato  e  accordato  dalla
Regione Lazio, con ritardo sul  termine  prefissatogli,  gli  effetti
economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 
 
                              Punto 19. 
                              Compensi 
 
  1 . A ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici  di
concorso viene corrisposto un compenso base pari a euro 400,00. 
  2. Il compenso previsto dal comma 1 e' aumentato del 20  per  cento
per i presidenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  ridotto  della
stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 
  3.   Ai   componenti   dalle   commissioni   esaminatrici   esterni
all'amministrazione regionale, compete un gettone  di  presenza,  per
ogni giornata di effettiva partecipazione  alle  sedute,  di  importo
pari a euro 150,00. 
  4. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o  sono  dichiarati
decaduti, i compensi base sono  dovuti  in  misura  proporzionale  al
numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. 
 
                              Punto 20 
    Assunzioni mediante i competenti uffici ai sensi dell'art. 16 
           della legge n. 56/1987, e successive modifiche 
 
  1. Le assunzioni per le categorie ed i profili professionali per  i
quali e'  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola  dell'obbligo
avvengono sulla base di selezioni tra gli  iscritti  nelle  liste  di
collocamento, formate ai sensi dell'art. 16 della legge  n.  56/1987,
con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994. 
 
                              Punto 21. 
Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette  mediante
   i competenti uffici ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 
  1. Le  assunzioni  obbligatorie  presso  la  regione  dei  soggetti
appartenenti alle categorie protette, mediante i competenti uffici ai
sensi della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  avvengono  secondo  le
modalita' di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
487/1994. 
 
                              Parte II. 
        Validita' ed utilizzo delle graduatorie dei concorsi 
 
                              Punto 22. 
                     Validita' delle graduatorie 
 
  1. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento  del  personale
rimangono vigenti per il termine stabilito dalle vigenti disposizioni
normative. 
  2. Il termine di cui comma 1 decorre dalla  data  di  pubblicazione
della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
                              Punto 23. 
                  Accordi con altre amministrazioni 
 
  1. Nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  punto  22  e  della
normativa  vigente  in  materia,  l'amministrazione  regionale   puo'
effettuare assunzioni anche utilizzando le  graduatorie  di  pubblici
concorsi vigenti approvate da altre amministrazioni,  previo  accordo
con le amministrazioni interessate. 
  2. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali  vigenti  approvate  da
altre amministrazioni ai fini dell'assunzione di idonei e' effettuato
nei limiti della propria dotazione  organica  e  nel  rispetto  della
programmazione dei fabbisogni di personale. 
  3. L'assunzione degli idonei  di  graduatorie  concorsuali  vigenti
approvate  da   altre   amministrazioni   puo'   avvenire   a   tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato fermo restando, in tal caso,
la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria  di  altra
amministrazione dai vincitori e dagli  idonei  per  le  assunzioni  a
tempo indeterminato. 
 
                              Punto 24. 
                       Requisiti dell'accordo 
 
  1.  Dell'accordo  per  l'utilizzo  della  graduatoria   concorsuale
vigente approvata da altra amministrazione e' dato atto  in  apposito
provvedimento del direttore competente in materia di personale e puo'
essere  adottato   anche   successivamente   all'approvazione   della
graduatoria medesima. 
  2. L'accordo deve individuare: 
    a) la durata; 
    b) il numero di assunzioni consentite; 
    c)  le  modalita'  operative  di  chiamata  degli  idonei  e   di
comunicazione tra le amministrazioni; 
 
                              Punto 25. 
              Condizioni di utilizzo delle graduatorie 
 
  1. L'utilizzo  delle  graduatorie  di  altre  amministrazioni  deve
essere preceduto dall'esperimento  della  mobilita'  obbligatoria  ai
sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
  2. Le graduatorie a tempo  determinato  possono  essere  utilizzate
solo a favore dei vincitori. 
  3. E' richiesto il previo consenso scritto del candidato, utilmente
collocato  in  graduatoria  ed  interessato  all'assunzione  a  tempo
indeterminato o determinato, in ordine alla disponibilita' ad  essere
assunto e a prestare  la  propria  attivita'  lavorativa  presso  una
amministrazione  diversa  da  quella  presso  cui  ha  effettuato  la
procedura concorsuale. 
  4. La categoria giuridica, il profilo  professionale  e  il  regime
giuridico del posto che si intende ricoprire deve  essere  del  tutto
corrispondente a quello dei posti per i quali sia  stato  bandito  il
concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, senza  considerare
il livello economico all'interno della categoria. 
 
                              Punto 26. 
           Criteri di scelta dell'amministrazione pubblica 
 
  La scelta dell'amministrazione con la quale stipulare l'accordo per
l'utilizzo di idonei di graduatorie vigenti avviene  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) criterio «territoriale»  in  base  alla  vicinanza  geografica
dell'amministrazione; 
    b)  criterio  «cronologico»  da  applicare  in  via   sussidiaria
rispetto al criterio di cui alla lettera a): nel caso di presenza  di
piu'  graduatorie  valide  per  posizione  della   stessa   categoria
giuridica, profilo professionale e regime giuridico rispetto a quella
ricercata, si procedera'  a  scorrere  la  graduatoria  in  corso  di
validita' approvata in data piu' recente  rispetto  alle  altre,  con
riferimento all'annualita' di approvazione; 
    c) criterio «residuale» da applicare in via sussidiaria  rispetto
al criterio di cui alle lettere a) e b): nel caso di piu' graduatorie
disponibili  aventi  le   medesime   caratteristiche   riportate   ai
precedenti punti a) e b) le stesse  sono  utilizzate  a  scorrimento,
preferendo il candidato idoneo meglio collocato in base all'ordine di
graduatoria e, a parita' di collocazione, quello col punteggio finale
piu' elevato e, a parita' di punteggio, quello piu' giovane di eta' 
 
                              Punto 27. 
                            Procedimento 
 
  1. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma  del
precedente punto 25, e' stabilito il seguente procedimento: 
    a) il direttore competente in  materia  di  personale  procede  a
formulare espressa richiesta alle  amministrazioni  secondo  l'ordine
del criterio «territoriale» di cui al punto 25, comma 1, lettera  a),
al   fine   di   verificare   la   disponibilita'   delle    medesime
amministrazioni  all'utilizzo,  da  parte  della  Regione  Lazio,  di
proprie  graduatorie  in  corso  di  validita'  ovvero  in  corso  di
formazione e utilizzabili in base  alla  normativa  vigente,  per  la
copertura di posti di categoria giuridica,  profilo  professionale  e
regime giuridico analoghi a quelli  che  l'amministrazione  regionale
intende ricoprire mediante la suddetta modalita' di reclutamento, nel
rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale; 
    b) alle amministrazioni detentrici delle graduatorie in corso  di
validita' ovvero in corso di formazione individuate  ai  sensi  della
precedente lettera  a)  e'  assegnato  un  termine  non  inferiore  a
quindici giorni per comunicare la propria  disponibilita'  in  merito
all'utilizzo della propria graduatoria; 
    c) in caso di graduatoria gia' approvata e in corso di validita',
ai soggetti utilmente ivi  collocati  e'  assegnato  un  termine  non
inferiore a cinque giorni per comunicare la propria disponibilita' in
ordine all'assunzione a tempo indeterminato o  a  tempo  determinato,
fermo restando che l'utilizzo a tempo determinato di unita' utilmente
collocate in graduatorie di altre amministrazioni non  pregiudica  la
posizione  dell'idoneo  o  vincitore  nella   graduatoria   dell'ente
detentore della stessa. 
    2. La chiamata degli idonei segue necessariamente l'ordine  della
graduatoria. 
 
                              Punto 28. 
              Autorizzazione ad altri enti all'utilizzo 
                 di graduatorie della Regione Lazio 
 
  1. Le richieste di utilizzo, da parte di altre amministrazioni,  di
graduatorie a tempo indeterminato  vigenti  nella  Regione  Lazio  ed
utilizzabili in  base  alla  normativa  vigente,  sono  valutate  dal
direttore competente in materia di personale. 
  2. L'utilizzo della graduatoria e' disciplinato da apposito accordo
tra   il   direttore   competente   in   materia   di   personale   e
l'amministrazione richiedente nel rispetto  di  quanto  previsto  nei
precedenti punti 23 e 24. 
  3. Gli idonei che non accettano le proposte di assunzione da  parte
dell'amministrazione che  ha  chiesto  e  ottenuto  l'utilizzo  della
graduatoria non perdono il diritto  ad  essere  chiamati  ed  assunti
dalla Regione Lazio.»