Art. 3 Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione, e comunque entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al pagamento degli importi dei debiti derivanti dai canoni delle concessioni in essere, ancora dovuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica, previa apposita istanza, la rateizzazione secondo le modalita' stabilite in materia di rateizzazione dei debiti extra tributari adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 64, comma 10-bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche.