Art. 3 
 
Autorizzazione  alla  contrazione  di  mutui  e  di  altre  forme  di
  indebitamento per la copertura degli investimenti per gli  esercizi
  2021, 2022 e 2023 e del disavanzo di amministrazione derivante  dal
  debito  autorizzato  e  non  contratto  per  finanziare  spesa   di
  investimento 2020, 2016, 2015, 2014 e 2009. 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  62  del  d.lgs.  118/2011  e  successive
modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16
e 21, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2004)), la Giunta regionale e'  autorizzata  a  ricorrere
all'indebitamento a copertura: 
    a. degli investimenti dell'esercizio 2021  nell'importo  di  euro
47.358.202,80  per  le  finalita'  indicate  nell'apposito   allegato
"Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I; 
    b. degli investimenti dell'esercizio 2022  nell'importo  di  euro
32.353.856,58  per  le  finalita'  indicate  nell'apposito   allegato
"Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I; 
    c. degli investimenti dell'esercizio 2023  nell'importo  di  euro
14.600.000,00  per  le  finalita'  indicate  nell'apposito   allegato
"Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I; 
    d.  del  disavanzo  di  amministrazione  derivante   dal   debito
autorizzato e non contratto  per  finanziare  spesa  di  investimento
dell'esercizio 2020 di cui  all'articolo  40,  comma  2,  del  d.lgs.
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo  1,
comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)),  nell'importo  di  euro  62.317.522,82  per  le
finalita'  indicate  nell'apposito  allegato  "Elenco   delle   spese
iscritte nel bilancio di  previsione  2021-2023  da  finanziarsi  con
mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II; 
    e.  del  disavanzo  di  amministrazione  derivante   dal   debito
autorizzato e non contratto  per  finanziare  spesa  di  investimento
dell'esercizio 2016 di cui  all'articolo  40,  comma  2,  del  d.lgs.
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo  1,
comma 688 bis, della l. 208/2015, nell'importo di euro  28.629.848,89
per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle  spese
iscritte nel bilancio di  previsione  2021-2023  da  finanziarsi  con
mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II; 
    f.  del  disavanzo  di  amministrazione  derivante   dal   debito
autorizzato e non contratto  per  finanziare  spesa  di  investimento
dell'esercizio 2015 di cui  all'articolo  40,  comma  2,  del  d.lgs.
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni,  nell'importo  di
euro 5.000.000,00 per le finalita'  indicate  nell'apposito  allegato
"Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II; 
    g.  del  disavanzo  di  amministrazione  derivante   dal   debito
autorizzato e non contratto  per  finanziare  spesa  di  investimento
dell'esercizio 2014 di cui  all'articolo  40,  comma  2,  del  d.lgs.
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni,  nell'importo  di
euro 7.867.776,00 per le finalita'  indicate  nell'apposito  allegato
"Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II; 
    h.  del  disavanzo  di  amministrazione  derivante   dal   debito
autorizzato e non contratto  per  finanziare  spesa  di  investimento
dell'esercizio 2009 di cui  all'articolo  40,  comma  2,  del  d.lgs.
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni,  nell'importo  di
euro 10.814.911,89 per le finalita' indicate  nell'apposito  allegato
"Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II. 
  2. Le condizioni di tasso e durata per  la  contrazione  dei  mutui
sono fissate nei seguenti limiti: 
    a) tasso iniziale massimo di interesse  effettivo:  3  per  cento
annuo; 
    b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti. 
  3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le  condizioni  sono
fissate nei limiti  stabiliti  dalla  normativa  statale  vigente  in
materia. 
  4. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e  2023  trovano
riscontro per la copertura finanziaria  negli  stanziamenti  iscritti
negli  esercizi  2021-2023,  in  corrispondenza  della  Missione  50,
Programma 001 per le quote interessi e della Missione  50,  Programma
002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di
ammortamento,  comprensive  degli  eventuali  aumenti  del  tasso  di
interesse connessi all'andamento  del  mercato  finanziario,  trovano
copertura nei bilanci relativi.