Art. 3 Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2020, 2016, 2015, 2014 e 2009. 1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale e' autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura: a. degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 47.358.202,80 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I; b. degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.353.856,58 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I; c. degli investimenti dell'esercizio 2023 nell'importo di euro 14.600.000,00 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I; d. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)), nell'importo di euro 62.317.522,82 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II; e. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della l. 208/2015, nell'importo di euro 28.629.848,89 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II; f. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 5.000.000,00 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II; g. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 7.867.776,00 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II; h. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 10.814.911,89 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II. 2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti: a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo; b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti. 3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. 4. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.