Art. 8 Contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione 1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto destinati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a): a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta; b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purche' acquistati presso concessionarie; c) il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le categorie di veicolo incentivabili e i criteri per la modulazione dei contributi di cui al comma 1, sulla base delle emissioni di CO2, prevedendo una maggiorazione della percentuale di contributo concedibile in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4. 3. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 25 per cento della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a: a) 6.000 euro a veicolo per i soggetti privati non esercenti attivita' economica; b) 10.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attivita' economica non attinente al trasporto di passeggeri; c) 15.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attivita' economica attinente al trasporto di passeggeri. 4. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono concessi solo per i veicoli il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 60.000 euro, IVA esclusa. 5. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettera c), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 35 per cento del valore contrattuale dei primi tre anni del contratto, per un importo non superiore a euro 6.000.