Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al regolamento  concernente  criteri  e
  modalita'  per   l'applicazione   della   riduzione   dell'aliquota
  dell'IRAP di cui all'art.  14,  commi  da  11  a  15,  della  legge
  regionale 28 dicembre 2018, n. 29  (legge  di  stabilita'  2019)  a
  favore  dei  soggetti  passivi  IRAP  che  sostengono  oneri  volti
  all'arricchimento   del   sistema   del   benessere   organizzativo
  contrattuale dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  emanato  con
  decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                   Modifiche al titolo del decreto 
              del Presidente della Regione n. 195/2019 
 
    1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 195/2019 e'
sostituito dal seguente: «Regolamento concernente criteri e modalita'
per l'applicazione della riduzione  dell'aliquota  dell'IRAP  di  cui
all'art. 14, commi da 11 a 15,  della  legge  regionale  28  dicembre
2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) e di cui all'art. 12, commi da
5 a 10 della legge regionale  27  dicembre  2019,  n.  24  (legge  di
stabilita' 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP  che  sostengono
oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo
contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato». 
 
                               Art. 2. 
 
                  Modifiche all'art. 1 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 195/2019 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 195/2019 le parole «per i periodi di imposta in corso  al  1°
gennaio 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 195/2019 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il presente regolamento disciplina anche i criteri e le
modalita' di applicazione, con riferimento al  territorio  regionale,
della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) di cui all'art. 12, commi da 5 a 10
della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24  (legge  di  stabilita'
2020), prevista per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio  2020
e 2021 a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo  n.  446/1997  che,
alla  chiusura  del  periodo  d'imposta  considerato,  applichino   o
sottoscrivano  contratti   collettivi   nazionali,   territoriali   o
aziendali di cui all'art.  51  del  decreto  legislativo  n.  81/2015
stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo
contrattuale  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato,   stabilmente
impiegati  sul  territorio  regionale,   da   realizzare   attraverso
l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale  e  familiare,
sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo ovvero - se privi di
rappresentanza  sindacale  interna   -   recepiscano   il   contratto
collettivo territoriale di settore  sottoscritto  in  materia  o,  in
difetto di esso, il contratto territoriale  sottoscritto  in  materia
ritenuto piu' aderente alla propria attivita'.». 
 
                               Art. 3. 
 
                  Modifiche all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 195/2019 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 195/2019, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) contratti e accordi collettivi  nazionali,  territoriali,
aziendali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo  n.  81/2015:
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro
rappresentanze  sindacali  aziendali  ovvero   dalla   rappresentanza
sindacale unitaria, che il datore di lavoro gia' applichi nel periodo
di imposta considerato, in quanto siano stati stipulati in annualita'
precedenti ma siano  ancora  vigenti  al  momento  in  cui  l'impresa
sostenga le spese che sono ivi previste  e  che  danno  diritto  alla
agevolazione in parola, oppure sottoscriva entro la data di  chiusura
del periodo di imposta considerato.»; 
      b) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: 
        «a-bis) contratto  collettivo  territoriale  del  settore  di
appartenenza: contratto  collettivo  territoriale  il  cui  contenuto
regola i rapporti di lavoro del settore economico nel cui  ambito  si
ascrive l'attivita' di impresa;»; 
      c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) spese  per  l'arricchimento  del  sistema  del  benessere
organizzativo  contrattuale  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato
attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale,  individuale  e
familiare,  sotto  il  profilo  sanitario,   sociale   ed   educativo
deducibili ai fini delle imposte sui  redditi  secondo  la  normativa
vigente: le spese  destinate  alle  finalita'  descritte  previste  a
favore della generalita' dei dipendenti dai contratti e dagli accordi
di cui alle lettere a) e a-bis) che  il  datore  di  lavoro  applichi
oppure abbia sottoscritto oppure recepito, se privo di rappresentanza
sindacale interna, alla chiusura del periodo di imposta  considerato,
e per le quali il legislatore statale  prevede  la  deducibilita'  in
sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle  imposte
sui redditi - T.U.I.R) e in  forza  di  ogni  ulteriore  disposizione
normativa statale che disponga in materia, ivi  compresi  i  benefici
ascrivibili alle finalita' descritte che vengano  fruiti  per  scelta
del lavoratore in sostituzione, in tutto  o  in  parte,  delle  somme
dovute a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli  utili
dell'impresa, nei limiti e per  le  ipotesi  in  cui  il  legislatore
statale ne prevede la deducibilita'»; 
      d) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) Registro nazionale degli aiuti di Stato:  banca  dati
istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico  -  Direzione
generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, cosi' denominato dall'art.  52,  comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deputato  alla  raccolta,  alla
gestione e al controllo dei dati e delle informazioni  relativi  agli
aiuti di Stato, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti, compresi i  "de
minimis", concessi  a  titolo  di  compensazione  per  i  servizi  di
interesse economico generale (aiuti SIEG) e disciplinato dal  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n.  115  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  recante  "Regolamento  recante  la   disciplina   per   il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni"». 
 
                               Art. 4. 
 
                  Modifiche all'art. 5 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 195/2019 
 
    1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n.  195/2019
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Requisiti per l'applicazione dell'agevolazione). -  1.
La riduzione di aliquota di  cui  al  presente  regolamento  opera  a
favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4, che: 
        a)  alla  chiusura  del  periodo   di   imposta   considerato
applichino  oppure  sottoscrivano  contratti  e  accordi   collettivi
aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del  decreto  legislativo
n. 81/2015 stipulati per l'arricchimento del  sistema  del  benessere
organizzativo contrattuale  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato,
stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione
di iniziative di aiuto sociale, individuale  e  familiare,  sotto  il
profilo sanitario, sociale ed educativo. 
        b) nel corso  del  periodo  di  imposta  considerato  abbiano
sostenuto le spese di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  per  le
quali sia prevista la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi
secondo la normativa vigente. 
    2. Con riferimento ai soli periodi di  imposta  in  corso  al  1°
gennaio 2020 e 2021, la riduzione di  aliquota  di  cui  al  presente
regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui  all'art.
4 anche nelle ipotesi in cui le spese di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), sostenute nel corso del periodo di imposta considerato  e
per le quali sia prevista la deducibilita' ai fini delle imposte  sui
redditi secondo la normativa vigente, siano: 
      a) quelle previste da contratti collettivi  nazionali,  di  cui
all'art.  51  del  decreto  legislativo  n.  81/2015,  stipulati  per
l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo  contrattuale
dei dipendenti  a  tempo  indeterminato,  stabilmente  impiegati  sul
territorio regionale, attraverso l'adozione di  iniziative  di  aiuto
sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale
ed educativo che trovano applicazione o siano stati sottoscritti alla
chiusura del periodo di imposta considerato, ovvero 
      b) quelle previste dal  contratto  collettivo  territoriale  di
settore, come definito all'art. 2, comma 1, lettera a-bis),  che  gli
stessi soggetti passivi IRAP di cui all'art.  4  recepiscano  laddove
nei loro  confronti  non  trovi  specifica  applicazione  alcuno  dei
vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali  e  i  medesimi
soggetti non possano  sottoscrivere  contratti  aziendali  in  quanto
privi di rappresentanza sindacale interna.». 
 
                               Art. 5. 
 
                  Modifiche all'art. 6 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 195/2019 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 195/2019 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La riduzione di aliquota di  cui  al  presente  regolamento
trova applicazione  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  richiamati
all'art. 1 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020
e 2021 rispettivamente secondo i criteri e le modalita' richiamati ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo.». 
 
                               Art. 6. 
 
                  Modifiche all'art. 11 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 95/2019 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 195/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a), dopo le parole  «e  sono  registrati»  sono
aggiunte le parole «dall'Agenzia delle entrate»; 
      b) alla lettera b), dopo le  parole  «registrazione  dell'aiuto
individuale» sono aggiunte le parole  «da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate.»; 
      c) la lettera c) e' abrogata. 
 
                               Art. 7. 
 
                  Modifiche al Capo VI del decreto 
              del Presidente della Regione n. 195/2019 
 
    1. La rubrica del  Capo  VI  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 195/2019  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Verifica  del
rispetto delle soglie per gli aiuti "de minimis"». 
 
                               Art. 8. 
 
                  Modifiche all'art. 12 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 195/2019 
 
    1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 12 (Verifica del controllo del  massimale  relativo  agli
aiuti "de minimis"). - 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto
del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017 il  controllo  del
massimale relativo agli aiuti  "de  minimis"  gia'  concessi  avviene
esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. 
      2. A decorrere dal termine di cui al comma 1,  per  i  soggetti
che applicano le riduzioni di  cui  al  presente  regolamento  per  i
periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, al 1° gennaio 2020  e
al 1° gennaio 2021, la verifica circa il rispetto dei limiti previsti
dall'art. 10 e' effettuata dalla Agenzia delle entrate  in  occasione
della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis"  nel  Registro
nazionale degli aiuti di Stato. 
      3. In conformita' con quanto stabilito dall'art. 10,  comma  4,
del decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  n.  115/2017,
l'impossibilita' di registrazione da parte dell'Agenzia delle entrate
dell'aiuto "de minimis"  per  effetto  del  superamento  dell'importo
complessivo concedibile in relazione  alla  tipologia  di  aiuto  "de
minimis" pertinente, determina l'illegittimita' della fruizione.». 
 
                               Art. 9. 
 
                  Modifiche all'art. 13 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 195/2019 
 
    1. Il comma 2 dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 195/2019 e' abrogato. 
 
                              Art. 10. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
Visto, il Presidente: Fedriga