Allegato Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. (Omissis). Art. 1. Modifiche al titolo del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 195/2019 e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilita' 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato». Art. 2. Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 le parole «per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il presente regolamento disciplina anche i criteri e le modalita' di applicazione, con riferimento al territorio regionale, della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilita' 2020), prevista per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021 a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo n. 446/1997 che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo ovvero - se privi di rappresentanza sindacale interna - recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore sottoscritto in materia o, in difetto di esso, il contratto territoriale sottoscritto in materia ritenuto piu' aderente alla propria attivita'.». Art. 3. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) contratti e accordi collettivi nazionali, territoriali, aziendali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015: contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, che il datore di lavoro gia' applichi nel periodo di imposta considerato, in quanto siano stati stipulati in annualita' precedenti ma siano ancora vigenti al momento in cui l'impresa sostenga le spese che sono ivi previste e che danno diritto alla agevolazione in parola, oppure sottoscriva entro la data di chiusura del periodo di imposta considerato.»; b) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) contratto collettivo territoriale del settore di appartenenza: contratto collettivo territoriale il cui contenuto regola i rapporti di lavoro del settore economico nel cui ambito si ascrive l'attivita' di impresa;»; c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) spese per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo deducibili ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente: le spese destinate alle finalita' descritte previste a favore della generalita' dei dipendenti dai contratti e dagli accordi di cui alle lettere a) e a-bis) che il datore di lavoro applichi oppure abbia sottoscritto oppure recepito, se privo di rappresentanza sindacale interna, alla chiusura del periodo di imposta considerato, e per le quali il legislatore statale prevede la deducibilita' in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R) e in forza di ogni ulteriore disposizione normativa statale che disponga in materia, ivi compresi i benefici ascrivibili alle finalita' descritte che vengano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa, nei limiti e per le ipotesi in cui il legislatore statale ne prevede la deducibilita'»; d) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) Registro nazionale degli aiuti di Stato: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, cosi' denominato dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deputato alla raccolta, alla gestione e al controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti, compresi i "de minimis", concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (aiuti SIEG) e disciplinato dal decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"». Art. 4. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Requisiti per l'applicazione dell'agevolazione). - 1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4, che: a) alla chiusura del periodo di imposta considerato applichino oppure sottoscrivano contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo. b) nel corso del periodo di imposta considerato abbiano sostenuto le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le quali sia prevista la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente. 2. Con riferimento ai soli periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, la riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4 anche nelle ipotesi in cui le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sostenute nel corso del periodo di imposta considerato e per le quali sia prevista la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, siano: a) quelle previste da contratti collettivi nazionali, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo che trovano applicazione o siano stati sottoscritti alla chiusura del periodo di imposta considerato, ovvero b) quelle previste dal contratto collettivo territoriale di settore, come definito all'art. 2, comma 1, lettera a-bis), che gli stessi soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4 recepiscano laddove nei loro confronti non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali e i medesimi soggetti non possano sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna.». Art. 5. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 e' sostituito dal seguente: «1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione secondo i criteri e le modalita' richiamati all'art. 1 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 rispettivamente secondo i criteri e le modalita' richiamati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.». Art. 6. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 95/2019 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), dopo le parole «e sono registrati» sono aggiunte le parole «dall'Agenzia delle entrate»; b) alla lettera b), dopo le parole «registrazione dell'aiuto individuale» sono aggiunte le parole «da parte dell'Agenzia delle entrate.»; c) la lettera c) e' abrogata. Art. 7. Modifiche al Capo VI del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 1. La rubrica del Capo VI del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 e' sostituita dalla seguente: «Verifica del rispetto delle soglie per gli aiuti "de minimis"». Art. 8. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Verifica del controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis"). - 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" gia' concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. 2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2021, la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall'art. 10 e' effettuata dalla Agenzia delle entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. 3. In conformita' con quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017, l'impossibilita' di registrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimita' della fruizione.». Art. 9. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 e' abrogato. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga