(Pubblicata nel supp. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Lazio, al fine di tutelare l'inalienabile diritto
al   gioco  del  bambino,  cosi'  come  sancito  dall'Art.  31  della
«Convenzione  dei  diritti  del  fanciullo»  approvata dall'assemblea
generale   delle   Nazioni   unite,   promuove   l'istituzione  e  la
realizzazione delle ludoteche, quale servizio culturale, ricreativo e
sociale, destinato a bambini e ragazzi.