(Pubblicata nel supp. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lazio, al fine di tutelare l'inalienabile diritto al gioco del bambino, cosi' come sancito dall'Art. 31 della «Convenzione dei diritti del fanciullo» approvata dall'assemblea generale delle Nazioni unite, promuove l'istituzione e la realizzazione delle ludoteche, quale servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi.