(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 51 
                        del 23 dicembre 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 15 aprile 1999,  n.  25  (Norme  per  la
valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  ottenuti  con
tecniche di produzione  integrata  e  tutela  contro  la  pubblicita'
ingannevole); 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 2 settembre 2004, n.  47/R  (Regolamento  d'uso  del
marchio collettivo «Agriqualita'» «Prodotto da agricoltura integrata»
ai sensi dell'art. 3 della legge regionale  15  aprile  1999,  n.  25
«Norme per la valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari
ottenuti con tecniche di produzione  integrata  e  tutela  contro  la
pubblicita' ingannevole»); 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 12 novembre 2009; 
    Visto il parere della Direzione generale della presidenza; 
    Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  nella
seduta del 14 dicembre 2009, n. 1160; 
    Visto il parere della competente Commissione consiliare, espresso
nella seduta del 11 gennaio 2010; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010. n.
1028; 
    Considerato quanto segue: 
      1) a  distanza  di  alcuni  anni  dall'entrata  in  vigore  del
regolamento di attuazione della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25
si e' reso  opportuno,  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  e
comunitaria sull'etichettatura  dei  prodotti  agroalimentari  e  del
principio di tutela del consumatore, semplificare alcuni  adempimenti
dei concessionari del marchio  «Agriqualita'»  e  degli  utilizzatori
dello stesso. Si tratta pertanto di procedere a  una  semplificazione
del contenuto del contrassegno; 
      2) l'art. 18 del regolamento n. 47/2004 dispone  le  condizioni
per l'apposizione del marchio sui prodotti agricoli e agroalimentari,
comprese  le  produzioni  zootecniche.  Nello  stesso  articolo  sono
previsti anche regimi di deroga permanente e  di  deroga  transitoria
alla regola generale,  affinche'  possa  essere  apposto  il  marchio
Agriqualita' anche a prodotti che per motivi  oggettivi  non  possono
essere costituiti al 100 per cento da produzioni integrate. A  cinque
anni dall'emanazione del regolamento l'andamento del mercato  non  ha
consentito  l'incremento  di  produzione  di  cereali  e  di  colture
foraggere  da  agricoltura  integrata   destinate   all'alimentazione
animale. Inoltre non e' stato trovato un alimento proteico  in  grado
di sostituire la soia d'importazione in modo efficace  ed  economico.
Pertanto si e' reso opportuno trasformare l'attuale deroga temporanea
che  riguarda  i  mangimi  in  deroga  permanente  permettendo   agli
allevatori  di  aumentare  la  quantita'  di   prodotti   a   marchio
«Agriqualita'»; 
      3) l'esito della notifica effettuata alla  Commissione  europea
ai sensi della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla  procedura  d'informazione
nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni  tecniche   e'
pervenuta con nota del Ministero competente in data 18  ottobre  2010
protocollo n. 265820/A.10.20; 
      4) la Commissione  europea  in  sede  di  notifica  ha  chiesto
l'aggiornamento all'interno del testo del riferimento al  regolamento
comunitario vigente; 
 
                 Si approva il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 1 del D.P.G.R. n. 47/2004 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento emanato con decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale  2  settembre  2004,   n.   47/R
(Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualita» «Prodotto  da
agricoltura integrata» ai sensi dell'art. 3 della legge regionale  15
aprile 1999, n. 25 «Nonne per la valorizzazione dei prodotti agricoli
ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e  tutela
contro la pubblicita' ingannevole») e' sostituito dai seguente: «3. I
prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2  possono  essere
costituiti da o contenere ingredienti conformi  al  regolamento  (CE)
del  Consiglio  del  28  giugno  2007,  n.  834/2007  relativo   alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il  regolamento  (CEE)  2092/1991  purche'  sia  garantito  il
rispetto delle condizioni di cui all'art. 18».