REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norma programmatica 1. Nell'ambito del piano generale di massima di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, la Regione promuove e realizza un programma poliennale di interventi forestali finalizzato alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, al ripristino vegetazionale, alla forestazione produttiva integrata e all'arboricoltura da legno e connesse produzioni energetiche e industriali, mediante l'utilizzazione di specie autoctone arboree, arbustive o erbacee, nonche' al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni, specie nelle zone montane, e ad accrescere e qualificare i livelli di occupazione dei lavoratori forestali. 2. Nelle more della redazione del piano generale di massima, sulla base di scelte, obiettivi e criteri coerenti con le indicazioni emerse dagli studi predisposti dall'Amministrazione forestale e compatibili con il piano forestale nazionale, l'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste provvede alla redazione ed attuazione del citato programma poliennale di nuovi interventi forestali, sulla base di stralci annuali, tenuto conto dei terreni nudi, cespugliati, boscati, arborati gia' acquisiti in virtu' della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, nonche' di quelli acquisibili in base alla presente legge e alle disposizioni comunitarie. 3. Sono compresi nei programmi stralcio gli interventi forestali da realizzarsi in conformita' dell'articolo 21.