la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Lazio interviene per rendere effettivo il diritto
allo  studio,  il  definitivo   superamento   delle   condizioni   di
analfabetizzazione  e  l'elevamento  dei livelli di scolarita', nella
prospettiva dell'educazione permanente e  continua  e,  a  tal  fine,
promuove  ed attua, in collaborazione con gli organi collegiali della
scuola nell'ambito delle rispettive competenze, piani per lo sviluppo
di adeguati servizi di supporto al sistema educativo.