(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 1. L'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Definizione di bosco). - 1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. 2. Si considerano altresi' boschi, sempreche' di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonche' i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. 3. Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea. 4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. 5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonche' gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto".