(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del
                           23 agosto 1999)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
    1.  L'art. 4  della  legge  regionale  6 aprile  1996,  n. 16, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  4  (Definizione di bosco). - 1. Si definisce bosco a tutti
gli  effetti  di  legge  una  superficie di terreno di estensione non
inferiore  a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree
o  arbustive,  destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di
sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50
per cento.
    2.  Si  considerano altresi' boschi, sempreche' di dimensioni non
inferiori  a  quelle  di  cui  al  comma  1, le formazioni rupestri e
ripariali,  la  macchia  mediterranea,  nonche' i castagneti anche da
frutto  e  le  fasce  forestali di larghezza media non inferiore a 25
metri.
    3.   Con  decreto  del  presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste, da emanare
entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge,
sono   determinati  criteri  per  l'individuazione  delle  formazioni
rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.
    4.  I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2,
temporaneamente   privi  della  vegetazione  arborea  sia  per  cause
naturali,  compreso  l'incendio,  sia  per  intervento antropico, non
perdono la qualificazione di bosco.
    5.  A  tutti  gli  effetti  di legge, non si considerano boschi i
giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati,
le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del
legno,  anche  se costituite da specie forestali nonche' gli impianti
destinati prevalentemente alla produzione del frutto".