(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 
             della Regione Piemonte del 26 maggio 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20; 
  Visto il regolamento regionale 16 maggio 2016, n. 5/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  12-3322  del  23
maggio 2016; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione  dell'art.  15,  comma  7
della legge  regionale  14  luglio  2009  n.  20  (Snellimento  delle
procedure in materia di edilizia e urbanistica) disciplina,  per  gli
interventi in copertura di cui all'art. 3, le  specifiche  misure  di
sicurezza nonche' le misure preventive e protettive da predisporsi al
fine di consentire,  nella  successiva  fase  di  manutenzione  della
copertura stessa o di  eventuali  impianti  tecnologici  su  di  essa
insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota
in condizioni di sicurezza. 
  2. Sono fatti salvi tutti gli  obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente in materia di sicurezza e  di  tutela  e  valorizzazione  del
paesaggio.