(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'8 febbraio 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive); Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ed erogare contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, al fine di sostenere la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e della realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati; Visto l'art. 58, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che stabilisce che i predetti contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e secondo le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore, della legge medesima; Considerato che i contributi di cui sopra, sono concessi con procedimento valutativo a bando con periodicita' semestrale, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000; Considerato, altresi', che le domande di finanziamento sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite procedura informatizzata e con i requisiti richiesti; Tenuto conto che le istanze, sopra richiamate, sono valutate dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, della sopra richiamata legge regionale; Considerato che i contributi, in argomento, sono concessi con decreto del direttore del servizio turismo entro centottanta giorni dal termine fissato nei bandi a cadenza semestrale, per la presentazione delle domande di contributo, in considerazione della complessa attivita' istruttoria delle istanze; Visto il testo del regolamento recante: «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attivita' promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)» che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 27 gennaio 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attivita' promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI