(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'8 febbraio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle
politiche  regionali nel settore del turismo e dell'attrattivita' del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive); 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 62, comma 1,  lettere  a)  e  b)  della
legge   regionale   9   dicembre   2016,   n.   21,   che   autorizza
l'amministrazione regionale a  concedere  ed  erogare  contributi,  a
favore di soggetti pubblici  e  privati,  al  fine  di  sostenere  la
realizzazione   di   progetti   che   favoriscono   la   divulgazione
dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del  movimento
turistico  e  della  realizzazione  di  manifestazioni  e  iniziative
promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito  turistico  o
importanti ricadute economiche sui territori interessati; 
  Visto l'art. 58, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21,  che
stabilisce che i predetti contributi sono concessi nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato e secondo le modalita'
ed i criteri previsti nel regolamento  di  attuazione,  da  adottarsi
entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore,   della   legge
medesima; 
  Considerato che i  contributi  di  cui  sopra,  sono  concessi  con
procedimento valutativo a bando con periodicita' semestrale, ai sensi
dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000; 
  Considerato,  altresi',  che  le  domande  di  finanziamento   sono
presentate, alla Direzione centrale competente in materia di turismo,
esclusivamente tramite procedura informatizzata  e  con  i  requisiti
richiesti; 
  Tenuto conto che le istanze, sopra richiamate,  sono  valutate  dal
Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica,
costituito ai  sensi  del  comma  5,  della  sopra  richiamata  legge
regionale; 
  Considerato che i  contributi,  in  argomento,  sono  concessi  con
decreto del direttore del servizio turismo entro  centottanta  giorni
dal  termine  fissato  nei  bandi  a  cadenza  semestrale,   per   la
presentazione delle domande di contributo,  in  considerazione  della
complessa attivita' istruttoria delle istanze; 
  Visto  il  testo  del  regolamento  recante:  «Regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione  di  contributi
per l'attivita' promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere
a) e b) della legge regionale 9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina
delle politiche regionali nel settore turistico e  dell'attrattivita'
del territorio regionale, nonche'  modifiche  a  leggi  regionali  in
materia di turismo e attivita' produttive)» che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  118  del  27
gennaio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione   e   l'erogazione   di   contributi   per    l'attivita'
promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e  b)  della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle  politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di  turismo
e attivita' produttive)» nel testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI