(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2017) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 2 maggio 2017, n. 486; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, recante «Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «2. La commissione per i piani di abbattimento stabilisce il piano di abbattimento per ciascun comprensorio oppure per ciascuna unita' di popolazione; a tale riguardo i rettori delle riserve possono presentare proposte o essere ascoltati. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione per i piani di abbattimento puo', per unita' di popolazione o per ambiti territoriali comprendenti diverse riserve di diritto, porsi degli obiettivi pluriennali per l'evoluzione delle popolazioni degli ungulati. Nel caso in cui si verifichi il rischio di una riduzione della biodiversita' oppure che venga meno l'equilibrio tra le popolazioni di fauna selvatica, gli habitat e la gestione del paesaggio culturale, la commissione per i piani di abbattimento puo' prescrivere alle riserve misure migliorative, per esempio l'adeguamento dell'ordinamento delle riserve e il coinvolgimento degli organi di vigilanza venatoria nel prelievo delle femmine di capriolo e cervo. Qualora venga deliberata una riduzione di consistenza degli ungulati oppure vengano annotate specifiche motivazioni faunistiche nel piano di prelievo, la commissione puo' derogare alle direttive di abbattimento previste. 3. Nei piani di abbattimento per i tetraonidi e la coturnice, la valutazione dell'incidenza del prelievo, prescritta per legge, da parte dell'ufficio, e' vincolante. I titolari di un permesso di caccia possono prelevare fino a due pernici bianche e due coturnici per stagione venatoria nell'intero territorio provinciale. I tetraonidi e le coturnici prelevati devono essere presentati entro 24 ore all'agente venatorio della riserva di caccia. 4. Le riserve di diritto e le riserve private devono trasmettere all'ufficio entro il 15 febbraio, o, se l'ufficio lo richiede, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la lista dei prelievi con l'indicazione del genere e dell'eta' dei capi abbattuti nonche' degli altri dati richiesti. I dati mancanti devono essere comunicati successivamente entro il 15 aprile, previa valutazione della commissione per la stima dell'eta' e la classificazione dei trofei. 5. Per la caccia al camoscio e' prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio incaricato o di un altro cacciatore esperto in tale tipo di caccia. Le modalita' dell'attivita' di accompagnatore alla caccia al camoscio sono stabilite nelle direttive per l'esercizio della caccia di cui all'art. 24 della legge.». 2. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, compreso l'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi, dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori ai sensi del titolo VI della legge, nonche' delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie ad esso sottoposte.». 3. I commi 5 e 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «5. L'assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto puo', a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. 6. Il permesso annuale concesso con delibera dell'assemblea generale dei soci della riserva puo' essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione.». 4. Dopo il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 7: «7. In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso annuale in una riserva di diritto viene mantenuto, se e' stato attribuito prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Cio' vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto.». 5. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Il possesso del permesso d'ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 6, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso d'ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonche' delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.». 6. I commi 5 e 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «5. L'assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto puo', a maggioranza assoluta, concedere il permesso d'ospite a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. Il permesso d'ospite puo' essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica. 6. Il permesso d'ospite concesso con delibera dell'assemblea generale dei soci della riserva puo' essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione.». 7. Dopo il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 7: «7. In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso d'ospite in una riserva di diritto viene mantenuto, se e' stato attribuito prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Cio' vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto.». 8. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Il rilascio del permesso annuale o d'ospite puo' essere negato a chi non ha effettuato i pagamenti previsti dalle direttive di cui all'art. 24 della legge, ovvero a chi non li ha effettuati entro i termini previsti. Tali pagamenti riguardano la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia, il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei soci della riserva o dall'associazione e i contributi speciali, compresi quelli relativi agli abbattimenti, per coprire le spese inerenti alla gestione della riserva, alla sorveglianza venatoria, alla realizzazione di infrastrutture per l'attivita' venatoria, alla tutela della fauna ed al risarcimento di danni da fauna selvatica a carico della rispettiva riserva di caccia.». 9. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei soci della riserva, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, e dall'art. 8, comma 3. In caso di inattivita' da parte dell'associazione per piu' di 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio.». 10. Dopo il comma 8 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' aggiunto il seguente comma 9: «9. L'assemblea generale dei soci di una riserva di diritto e' l'assemblea dei possessori di permesso annuale o d'ospite facenti parte dell'associazione venatoria alla quale e' affidata la gestione delle riserve di diritto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge. L'assemblea generale dei soci della riserva e' allargata ai possessori di permesso annuale e d'ospite appartenenti ad una qualsiasi altra associazione venatoria che soddisfi i presupposti necessari per la collaborazione alla gestione della riserva stabiliti nel medesimo articolo della legge.». 11. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «1. Gli organi preposti alla gestione delle riserve di caccia di diritto possono, per determinate specie selvatiche, rilasciare permessi giornalieri o settimanali, il cui numero e' fissato annualmente con delibera adottata a maggioranza semplice dall'assemblea generale dei soci della riserva.». 12. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «1. I titolari di un permesso di caccia devono comunque rispettare le prescrizioni integrative approvate per le singole riserve di caccia dalla assemblea generale dei soci della riserva sulla base di una specifica norma contenuta nelle direttive emanate dall'associazione ai sensi dell'art. 24 della legge.».