(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 133 dell'11 maggio 2017) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 13.1 della legge regionale n. 42 del 1995 1. Dopo l'art. 13, e prima dell'art. 13-bis, della legge regionale n. 42 del 1995 e' inserito il seguente articolo: «Art. 13.1 (Innalzamento dell'eta' per l'assegno vitalizio). - 1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di eta' entro la data di entrata in vigore della presente legge, l'eta' anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, e' innalzata all'eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalita' dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2. 2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti lettere: a) per i nati nell'anno 1957 l'eta' anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, e' innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso; b) per i nati nell'anno 1958 l'eta' anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, e' innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso; c) per i nati nell'anno 1959 l'eta' anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, e' innalzata a sessantatre' anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso; d) per i nati nell'anno 1960 l'eta' anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, e' innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso; e) per i nati nell'anno 1961 l'eta' anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, e' innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso; f) per i nati nell'anno 1962 l'eta' anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, e' innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso; g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso. 3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facolta' di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all'eta' fissata per il diritto al vitalizio stesso.».