(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 - Parte I del 17 maggio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), disciplina in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie: a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita'; b) le procedure, i requisiti e le condizioni per l'accreditamento istituzionale; c) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento; d) gli accordi e i contratti con le strutture accreditate pubbliche e private. 2. Nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328), disciplina, altresi': a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni; b) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione. 3. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalita' di risposta ai fabbisogni sanitari e sociosanitari evidenziati dagli strumenti di pianificazione nazionale e regionale; b) garantire la liberta' di scelta da parte degli assistiti; c) garantire la parita' di diritti e di doveri fra le strutture pubbliche e private disciplinate dalla presente legge e il concorso delle stesse, nell'ambito della programmazione regionale, alla realizzazione degli obiettivi di assistenza sanitaria e dell'integrazione sociosanitaria; d) promuovere la qualita' dei servizi erogati attivando processi di continuo miglioramento e di competitivita' fra le strutture accreditate; e) semplificare le procedure di autorizzazione e di accreditamento in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia; f) promuovere l'efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza e l'uniformita' delle prestazioni rese ai cittadini; g) assicurare un sistema di autorizzazione e accreditamento omogeneo su tutto il territorio ligure.