(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Liguria  n.  6  -
                     Parte I del 17 maggio 2017) 
 
     IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modificazioni e integrazioni e del decreto del  Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo
e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e  di
Bolzano,  in  materia  di  requisiti   strutturali,   tecnologici   e
organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da
parte delle strutture pubbliche e private), disciplina  in  relazione
alle strutture sanitarie e sociosanitarie: 
    a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione  all'esercizio
delle attivita'; 
    b) le procedure, i requisiti e le condizioni per l'accreditamento
istituzionale; 
    c) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso  dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento; 
    d) gli  accordi  e  i  contratti  con  le  strutture  accreditate
pubbliche e private. 
  2. Nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328  (Legge  quadro
per la realizzazione del sistema integrato di  interventi  e  servizi
sociali) e del decreto del Ministro per la  solidarieta'  sociale  21
maggio  2001,  n.  308  (Regolamento  concernente  requisiti   minimi
strutturali e organizzativi per  l'autorizzazione  all'esercizio  dei
servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale,  a
norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328),  disciplina,
altresi': 
    a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione  all'esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
di cui alla legge regionale 24 maggio 2006,  n.  12  (Promozione  del
sistema integrato di servizi sociali e  sociosanitari)  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    b) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso  dei
requisiti di autorizzazione. 
  3. La presente legge persegue le seguenti finalita': 
    a) assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza,
individuando idonee modalita' di risposta ai  fabbisogni  sanitari  e
sociosanitari evidenziati dagli strumenti di pianificazione nazionale
e regionale; 
    b) garantire la liberta' di scelta da parte degli assistiti; 
    c) garantire la parita' di diritti e di doveri fra  le  strutture
pubbliche e private disciplinate dalla presente legge e  il  concorso
delle  stesse,  nell'ambito  della  programmazione  regionale,   alla
realizzazione   degli   obiettivi   di   assistenza    sanitaria    e
dell'integrazione sociosanitaria; 
    d) promuovere la qualita' dei servizi erogati attivando  processi
di continuo  miglioramento  e  di  competitivita'  fra  le  strutture
accreditate; 
    e)   semplificare   le   procedure   di   autorizzazione   e   di
accreditamento  in  ottemperanza  alle  disposizioni   nazionali   in
materia; 
    f)  promuovere  l'efficienza,  l'efficacia,  l'appropriatezza   e
l'uniformita' delle prestazioni rese ai cittadini; 
    g) assicurare  un  sistema  di  autorizzazione  e  accreditamento
omogeneo su tutto il territorio ligure.