(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a
sostegno delle attivita' produttive) il quale: 
    a) al comma 1, prevede che la Regione, al fine di  promuovere  lo
sviluppo  di  nuove  strategie  per  un  trasporto  sostenibile   sul
territorio  regionale  e  in  particolare  il   miglioramento   della
vivibilita' e della fruibilita' delle aree urbane,  in  un'ottica  di
tutela  dell'ambiente  e  di  sviluppo   economico   eco-compatibile,
sostiene l'acquisto di biciclette  elettriche  a  pedalata  assistita
dotate di un motore  ausiliario  elettrico  avente  potenza  nominale
continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione e'  progressivamente
ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h; 
    b) al comma 2, per le finalita' previste dal summenzionato  comma
1, prevede la concessione di contributi pari  al  30  per  cento  del
prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino  a  un  massimo  di  200
euro, per una volta, per l'acquisto di  una  bicicletta  elettrica  a
pedalata assistita nuova di fabbrica, avente  le  caratteristiche  di
cui al comma 1; 
  Visto in particolare il comma 6  del  sopraccitato  art.  18  della
legge regionale n. 4/2014  il  quale  prevede  che,  con  regolamento
regionale,  sono  disciplinati  i  criteri   e   le   modalita'   per
l'assegnazione  al  soggetto  gestore   delle   risorse   finanziarie
destinate alle finalita' di cui  al  comma  1,  nonche'  definito  il
procedimento per la  concessione  ed  erogazione  dei  contributi  ai
soggetti privati; 
  Visto il «Regolamento per la  concessione  dei  contributi  di  cui
all'art. 18  della  legge  regionale  n.  4/2014  per  l'acquisto  di
biciclette elettriche  a  pedalata  assistita»  emanato  con  proprio
decreto n. 0161/Pres. del 30 luglio 2014; 
  Visto l'ordine del giorno n. 46 del Consiglio regionale,  collegato
al disegno di legge n. 168 «Legge di stabilita' 2017»; 
  Ritenuto opportuno modificare il criterio di riparto delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 4 del «Regolamento per la concessione dei
contributi di cui all'art. 18 della legge  regionale  n.  4/2014  per
l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita», in modo da
tenere in considerazione anche le  caratteristiche  altimetriche  dei
diversi territori provinciali; 
  Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento  per  la
concessione dei contributi di cui all'art. 18 della  legge  regionale
n.  4/2014  per  l'acquisto  di  biciclette  elettriche  a   pedalata
assistita, emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0161/Pres. dd. 30 luglio 2014»; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n.
712; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  per  la
concessione dei contributi di cui all'art. 18 della  legge  regionale
n.  4/2014  per  l'acquisto  di  biciclette  elettriche  a   pedalata
assistita, emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0161/Pres. dd. 30 luglio 2014», nel testo  allegato  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI