(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria); Visto l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, di unita' territoriali denominate riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna riserva di caccia a una associazione senza fini di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attivita' venatoria sul medesimo territorio; Visto l'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, ai cui sensi la Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, per finalita' di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o piu' proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio; Visto l'art. 17 della legge regionale n. 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dei distretti venatori, unita' territoriali composte dalle Riserve di caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e dagli altri organismi venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente e' eletto tra i legali rappresentanti dei soggetti suddetti, con mandato di durata quinquennale; Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici, il finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008; Visto l'art. 18 della legge regionale n. 6/2008, il quale individua le funzioni dei distretti venatori e, in particolare, il comma 3, lettera a) - come sostituito dall'art. 3, comma 15, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) - il quale autorizza l'amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale per le spese concernenti l'attivita' di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; Visto l'art. 39, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2008 - come modificato dall'art. 3, comma 15, lettera c), della legge regionale n. 25/2016 - il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attivita' di segreteria e presidenza; Visto l'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 25/2016, il quale prevede che la disposizione di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), della medesima legge regionale n. 25/2016, si applica alle attivita' svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017; Visto il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. «Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)»; Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e, in particolare, l'art. 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento contenuta nell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Richiamato l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, il quale prevede che, nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, tali termini possono essere ampliati fino a un massimo di centottanta giorni; Ritenuto pertanto necessario sostituire la lettera a) del comma 2 dell'art. 1, la rubrica del capo II, gli articoli 4 e 5 e gli allegati A e B al regolamento emanato con proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres., nonche' introdurre la disciplina transitoria per l'anno 2017, al fine di adeguare il regolamento alle intervenute modifiche legislative, nonche' di garantire, sin dal 1° gennaio 2017, la continuita' dell'intervento contributivo, previsto dalla norma de qua per consentire lo svolgimento annuale dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico da parte dei beneficiari; Ritenuto altresi' di stabilire in centottanta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti di cui trattasi, in ragione di un'articolata istruttoria che deve tenere conto di una pluralita' di fattori sia in fase di concessione, sia in fase di erogazione del contributo: la sostenibilita' dei tempi istruttori anche in relazione alle complessive esigenze organizzative dell'ufficio; la non prevedibilita' degli avvicendamenti dei beneficiari alla Presidenza dei distretti venatori, sia nel corso del mandato che alla sua scadenza, con elezioni da tenersi, quinquennalmente, entro la data del 1° marzo; la previa adozione della deliberazione della Giunta regionale di reimputazione degli impegni di spesa nell'esercizio in cui le obbligazioni risultano esigibili, cosi' come stabilito dal paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; la verifica simultanea di una pluralita' di documenti, anche per pezzature di modesta entita', presentati dai beneficiari in un arco temporale circoscritto, con valutazione comparata in caso di avvicendamenti alla Presidenza dello stesso distretto venatorio; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 769; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI