(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria); 
  Visto l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale n.  6/2008,  il
quale  prevede  l'individuazione,  con  deliberazione  della   Giunta
regionale, di unita' territoriali  denominate  riserve  di  caccia  e
l'assegnazione,  da   parte   dell'amministrazione   regionale,   del
territorio  corrispondente  a  ciascuna  riserva  di  caccia  a   una
associazione senza fini di lucro costituita tra i cacciatori  ammessi
a esercitare l'attivita' venatoria sul medesimo territorio; 
  Visto l'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 6/2008,  ai  cui
sensi    la    Regione    autorizza    l'istituzione    di    aziende
faunistico-venatorie,  senza  fini  di  lucro,   per   finalita'   di
miglioramento ambientale  e  faunistico,  a  favore  di  uno  o  piu'
proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al  fine  di
goderne l'utilizzo a scopo venatorio; 
  Visto l'art. 17 della legge regionale n. 6/2008, il  quale  dispone
l'istituzione,  con  deliberazione  della   Giunta   regionale,   dei
distretti venatori, unita' territoriali  composte  dalle  Riserve  di
caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e  dagli  altri  organismi
venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente,  nell'ambito
territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente
e' eletto tra i legali  rappresentanti  dei  soggetti  suddetti,  con
mandato di durata quinquennale; 
  Visto il documento di economia e  finanza  regionale  (DEFR)  2017,
approvato dal Consiglio regionale  con  deliberazione  n.  47/2016  e
aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n.  50,  recante,  tra
gli obiettivi strategici, il finanziamento dei distretti venatori per
lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di  rilievo
pubblicistico di cui all'art. 18, comma 3, lettera  a),  della  legge
regionale n. 6/2008; 
  Visto l'art. 18 della legge regionale n. 6/2008, il quale individua
le funzioni dei distretti venatori e, in  particolare,  il  comma  3,
lettera a) - come sostituito dall'art. 3, comma 15, lettera b), della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017)  -
il  quale  autorizza  l'amministrazione  regionale  a  erogare,  alla
associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che  esprime
il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale  per  le
spese concernenti l'attivita' di segreteria  e  di  presidenza  nella
misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; 
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera  d),  della  legge  regionale  n.
6/2008 - come modificato dall'art. 3, comma  15,  lettera  c),  della
legge regionale n. 25/2016 - il quale prevede che, con regolamento da
emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della  medesima  legge,
sono  individuati,  tra  l'altro,  i   criteri   di   riparto   dello
stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione del contributo annuale e le  tipologie  di
spese ammissibili concernenti l'attivita' di segreteria e presidenza; 
  Visto l'art. 3, comma 16, della  legge  regionale  n.  25/2016,  il
quale prevede che la  disposizione  di  cui  all'art.  18,  comma  3,
lettera a), della legge regionale  n.  6/2008,  come  sostituito  dal
comma 15, lettera b), della medesima legge regionale n.  25/2016,  si
applica alle attivita' svolte dai  beneficiari  a  partire  dall'anno
2017; 
  Visto  il  proprio  decreto  16  novembre   2010,   n.   0245/Pres.
«Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  l'erogazione   dei
contributi all'associazione  della  riserva  di  caccia  o  ad  altro
soggetto che  esprime  il  Presidente  del  distretto  venatorio,  in
esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39,  comma  1,  lettera  d),
della legge regionale  6  marzo  2008,  n.  6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria)»; 
  Vista la  legge  regionale  21  dicembre  2012,  n.  26  (Legge  di
manutenzione dell'ordinamento  regionale  2012)  e,  in  particolare,
l'art. 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento
contenuta nell'art. 5 della legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso); 
  Richiamato l'art. 5, comma 3, della legge regionale n.  7/2000,  il
quale  prevede  che,  nei  casi   in   cui,   tenendo   conto   della
sostenibilita'  dei  tempi  sotto  il   profilo   dell'organizzazione
amministrativa, della natura  degli  interessi  pubblici  tutelati  e
della particolare complessita' del procedimento, sono  indispensabili
termini  superiori  a  novanta  giorni   per   la   conclusione   dei
procedimenti, tali termini possono essere ampliati fino a un  massimo
di centottanta giorni; 
  Ritenuto pertanto necessario sostituire la lettera a) del  comma  2
dell'art. 1, la rubrica del capo  II,  gli  articoli  4  e  5  e  gli
allegati A e B al regolamento emanato con proprio decreto 16 novembre
2010, n. 0245/Pres., nonche' introdurre la disciplina transitoria per
l'anno 2017, al fine di  adeguare  il  regolamento  alle  intervenute
modifiche legislative, nonche' di garantire, sin dal 1° gennaio 2017,
la continuita' dell'intervento contributivo, previsto dalla norma  de
qua per consentire lo svolgimento annuale dei compiti istituzionali e
delle funzioni di rilievo pubblicistico da parte dei beneficiari; 
  Ritenuto altresi' di stabilire in centottanta giorni i termini  per
la conclusione dei  procedimenti  di  cui  trattasi,  in  ragione  di
un'articolata istruttoria che deve tenere conto di una pluralita'  di
fattori sia in fase di concessione, sia in  fase  di  erogazione  del
contributo: 
    la sostenibilita' dei tempi istruttori anche  in  relazione  alle
complessive esigenze organizzative dell'ufficio; 
    la non prevedibilita' degli avvicendamenti dei  beneficiari  alla
Presidenza dei distretti venatori, sia nel corso del mandato che alla
sua scadenza, con elezioni da  tenersi,  quinquennalmente,  entro  la
data del 1° marzo; 
    la previa adozione della deliberazione della Giunta regionale  di
reimputazione  degli  impegni  di  spesa  nell'esercizio  in  cui  le
obbligazioni risultano esigibili, cosi' come stabilito dal  paragrafo
9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
in tema di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio; 
    la verifica simultanea di una pluralita' di documenti, anche  per
pezzature di modesta entita', presentati dai beneficiari in  un  arco
temporale  circoscritto,  con  valutazione  comparata  in   caso   di
avvicendamenti alla Presidenza dello stesso distretto venatorio; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 28  aprile  2017,  n.
769; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della Regione 16 novembre 2010, n.  0245/Pres.  (Regolamento  recante
criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi  all'associazione
della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente
del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3,  e
39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria)», nel testo allegato che costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI