Art. 10 Altri servizi in rete 1. La Regione e i gestori di servizi pubblici di cui la stessa si avvale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche, progettano e realizzano i propri servizi in modalita' digitale, in base a criteri di valutazione di efficacia, trasparenza, economicita' ed utilita', garantendo l'eguaglianza e la non discriminazione degli utenti. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che abbiano stipulato con la Regione le intese ivi previste, collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di persone fisiche e giuridiche e rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.