Art. 10. Acquisizione per il triennio 1990-92 1. Per il 1990, 1991 e 1992 le offerte devono pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno. 2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ove ne ravvisi la necessita' in relazione al tasso di inflazione, e' autorizzato a modificare i valori unitari per ettaro, fissati all'articolo 6, con proprio decreto, previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 11 e della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 3. Si applicano alle acquisizioni di cui al comma 1 le disposizioni della presente legge.