Art. 10.
                 Acquisizione per il triennio 1990-92
 
   1.  Per  il 1990, 1991 e 1992 le offerte devono pervenire entro il
31 marzo di ciascun anno.
   2.  L'Assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste, ove ne
ravvisi la  necessita'  in  relazione  al  tasso  di  inflazione,  e'
autorizzato  a  modificare  i  valori  unitari  per  ettaro,  fissati
all'articolo 6, con  proprio  decreto,  previo  parere  del  comitato
tecnico  amministrativo  di  cui  all'articolo  11 e della competente
commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
   3.   Si   applicano  alle  acquisizioni  di  cui  al  comma  1  le
disposizioni della presente legge.