Art. 10. Servizio trasporto 1.Il servizio trasporto deve essere attuato in favore degli alunni: a) che frequentano le scuole materne; b) che frequentano le scuole dell'obbligo; c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilita' di una frequenza regolare; d appartenenti alle categorie di cui all'articolo della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge. 2. Il servizio puo' essere costituito, in tutto o in parte, anche da rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze.