Art. 10.
                         Servizio trasporto
 
   1.Il servizio  trasporto  deve  essere  attuato  in  favore  degli
alunni:
     a) che frequentano le scuole materne;
     b) che frequentano le scuole dell'obbligo;
     c)  residenti  in  zone  che,  in relazione alle distanze e agli
orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilita'
di una frequenza regolare;
     d appartenenti alle categorie di cui all'articolo della legge 30
marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di  "handicaps"
protetti dalla legge.
   2.  Il servizio puo' essere costituito, in tutto o in parte, anche
da rimborsi totali o parziali delle  spese  di  viaggio  o  da  altre
facilitazioni e provvidenze.