Art. 10.
                       Missioni del personale
    1.  Per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla definizione
del contenzioso connesso alle missioni effettuate dal personale delle
sezioni  operative  dell'assistenza  tecnica nonche' alle esigenze di
missioni  per  l'assistenza  alle  popolazioni  disagiate  e  per  la
salvaguardia  del patrimonio naturale, e' autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da iscrivere
al capitolo 14233 del bilancio della Regione.
    2.  All'onere  di  lire  1.300  milioni  derivante  dal  presente
articolo  si fa fronte, quanto a lire 900 milioni, mediante riduzione
di  pari  importo  dello stanziamento previsto dal capitolo 54571 del
bilancio  della  Regione  per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a
lire  400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata
per  l'esercizio finanziario 1999 dalla legge regionale 5 marzo 1997,
n. 5 (capitolo 15031).