Art. 10 
 
                   Procedure abilitative speciali 
 
  1. Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all'articolo 9: 
    a) le opere, gli  interventi  e  i  programmi  di  intervento  da
realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai
sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali)  e
dell'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000,  a  condizione
che  l'amministrazione  comunale  accerti  che  sussistono  tutti   i
requisiti e presupposti previsti  dalla  disciplina  vigente  per  il
rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto; 
    b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali  o
comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti; 
    c) le opere  pubbliche  di  interesse  regionale,  provinciale  e
comunale, a condizione  che  la  validazione  del  progetto,  di  cui
all'articolo 112 del decreto legislativo del 12 aprile 2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),  contenga  il
puntuale accertamento di conformita'  del  progetto  alla  disciplina
dell'attivita'  edilizia  di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  della
presente legge. 
  2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)
non  trova  applicazione  il  procedimento  per   il   rilascio   del
certificato di conformita' edilizia e  di  agibilita',  di  cui  agli
articoli da 23 a 26. Il medesimo procedimento si applica per le opere
private eventualmente approvate con l'accordo di programma di cui  al
comma 1, lettera a). 
  3. La Regione, con atto di indirizzo di cui all'articolo  12,  puo'
individuare le informazioni circa gli elementi essenziali delle opere
pubbliche  di  cui  al  comma  1  da  comunicare  all'amministrazione
comunale, al fine di assicurare la conoscenza delle  realizzazioni  e
delle trasformazioni del patrimonio pubblico. 
  4. Sono fatte salve la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di
cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28
(Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE),   e   la
comunicazione per gli impianti  alimentati  da  energia  rinnovabile,
nonche' ogni altra procedura autorizzativa  speciale  prevista  dalle
discipline settoriali che consente la trasformazione  urbanistica  ed
edilizia del territorio.