Art. 10 
 
                       Superficie utile lorda 
 
  1. Si definisce «superficie  utile  lorda»  (Sul)  la  somma  delle
superfici di tutti i piani fuori terra,  seminterrati  ed  interrati,
comprensive degli elementi di cui al comma 2 e con l'esclusione degli
elementi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7. 
  2. Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi: 
  a) gli elementi verticali del  fabbricato  compresi  nell'involucro
edilizio di cui alla Parte I dell'allegato A, quali muri perimetrali,
pilastri, partizioni interne; 
  b) le scale interne all'involucro  edilizio  ad  uso  esclusivo  di
singole unita' immobiliari. La superficie utile lorda (Sul)  di  tali
scale e' computata con esclusivo riferimento  al  piano  abitabile  o
agibile piu' basso da esse collegato e  corrisponde  alla  superficie
sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi; 
  c) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unita' immobiliari.
La superficie utile  lorda  (Sul)  di  tali  vani  e'  computata  con
esclusivo riferimento al piano abitabile o  agibile  piu'  basso  tra
quelli serviti; 
  d) le logge o portici con il  lato  minore  superiore  a  ml  2,00,
misurato come distanza tra la parete esterna  del  fabbricato  ed  il
filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini  del
computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte
eccedente la misura indicata; 
  e) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai  sensi  della  legge
regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo  dei
sottotetti); 
  f) i piani o locali  sottotetto  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera e), per  le  porzioni  aventi  altezza  interna  netta  (Hin)
superiore a ml 1,80, ancorche' non delimitate da muri; 
  g) ogni altra superficie non esclusa dal computo  della  superficie
utile lorda (Sul) ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7. 
  3. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono  escluse  le
seguenti superfici non residenziali o accessorie (Snr): 
  a) le logge o portici con il lato minore non superiore a  ml  2,00,
misurato come distanza tra la parete esterna  del  fabbricato  ed  il
filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini  del
computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte
eccedente  la  misura  indicata.  Determina  comunque  incremento  di
superficie utile lorda (Sul)  l'eventuale  installazione  di  infissi
vetrati per la realizzazione di verande; 
  b) i balconi, indipendentemente dall'entita' dell'aggetto  rispetto
al filo delle pareti  perimetrali  esterne  dell'edificio.  Determina
comunque incremento  di  superficie  utile  lorda  (Sul)  l'eventuale
installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande; 
  c) le terrazze prive di copertura; 
  d) le parti condominiali o ad uso comune, sia interne  che  esterne
all'involucro edilizio, quali porticati privati, androni di ingresso,
scale e vani ascensore condominiali,  passaggi  coperti  carrabili  o
pedonali,  ballatoi,  lavatoi  comuni  e  altri  locali  e  spazi  di
servizio; 
  e) le superfici coperte da tettoie, ivi  comprese  quelle  poste  a
servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti; 
  f)  le  autorimesse  private,  singole  o  collettive,   totalmente
interrate, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti nelle
aree ad esclusiva o prevalente funzione  agricola  individuate  dagli
strumenti ed atti comunali, o in aree ad esse assimilate dai medesimi
strumenti ed atti, purche'  legate  da  vincolo  di  pertinenzialita'
permanente all'unita'  immobiliare  di  riferimento,  e  con  altezza
interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto  piu'
alto. Un'altezza interna netta (Hin) maggiore puo' essere ammessa  ai
fini dell'esclusione dal computo della superficie utile  lorda  (Sul)
solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio  o  da  altre
norme di  sicurezza.  La  disciplina  comunale  puo'  dettare  soglie
dimensionali  massime  ai  fini  dell'esclusione  dal  computo  della
superficie utile lorda (Sul); 
  g) le autorimesse private, singole o  collettive,  comprensive  dei
relativi spazi di  manovra,  ricadenti  in  aree  diverse  da  quelle
indicate alla lettera f), indipendentemente dalla  loro  collocazione
rispetto alla quota  del  piano  di  campagna,  purche'  con  altezza
interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto  piu'
alto, ed a condizione che siano prive di requisiti  igienico-sanitari
e dotazioni atti a consentire la permanenza  ancorche'  saltuaria  di
persone. Un'altezza interna netta (Hin) maggiore puo' essere  ammessa
ai fini dell'esclusione dal  computo  della  superficie  utile  lorda
(Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa  antincendio  o  da
altre  norme  di  sicurezza.  Fatta  eccezione  per  le   autorimesse
totalmente interrate con le caratteristiche di cui alla  lettera  h),
l'esclusione dal computo  della  superficie  utile  lorda  (Sul)  non
riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di  parcheggio
per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali  e
regionali in materia urbanistico-edilizia oppure, se superiori, dalla
disciplina comunale; 
  h) le cantine, nonche' in generale i  locali  totalmente  interrati
non destinati alla presenza  continuativa  di  persone,  purche'  con
altezza interna netta (Hin) non superiore  a  ml  2,40  misurata  nel
punto  piu'   alto.   Negli   ambiti   dichiarati   a   pericolosita'
geomorfologica o idraulica elevata  o  molto  elevata  la  disciplina
comunale puo' escludere dal  computo  della  superficie  utile  lorda
(Sul) i ripostigli pertinenziali collocati in tutto o in parte al  di
sopra della quota del piano di campagna, purche' si tratti di  locali
accessori con altezza interna netta (Hin) non  superiore  a  ml  2,40
misurata nel punto piu' alto e privi di requisiti e dotazioni atti  a
consentire la permanenza ancorche' saltuaria di persone; 
  i) i locali  motore  ascensore,  le  cabine  idriche,  le  centrali
termiche, ed altri vani tecnici consimili. 
  4. Dal computo della superficie utile  lorda  (Sul)  sono  altresi'
esclusi: 
  a) le scale esterne all'involucro  edilizio  ad  uso  esclusivo  di
singole unita' immobiliari, ove prive di copertura o  non  delimitate
da tamponamenti perimetrali, purche' limitate al  superamento  di  un
solo piano di dislivello; 
  b) le scale di sicurezza, comunque configurate,  poste  all'esterno
dell'involucro edilizio, ivi comprese  quelle  ad  uso  esclusivo  di
singole unita' immobiliari  purche'  adibite  esclusivamente  a  tale
funzione; 
  c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico; 
  d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico; 
  e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti
perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo  o  altri
elementi consimili  con  funzione  di  copertura  privi  di  sostegni
verticali purche' con aggetto non superiore a ml 2,00; 
  f) i piani o locali  sottotetto  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera e) del comma 2, per le porzioni aventi altezza interna  netta
(Hin) non superiore a ml 1,80, ancorche' non delimitate da muri; 
  g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio,
quali cortili, chiostrine e simili; 
  h)  le  autorimesse  pubbliche  o  asservite   ad   uso   pubblico,
indipendentemente dalla loro collocazione  rispetto  alla  quota  del
terreno; 
  i) i volumi tecnici, come  definiti  nell'allegato  A,  diversi  da
quelli di cui al comma 3, lettera i); 
  j) le intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate; 
  k) i palchi morti ed altre analoghe  superfici  con  accessibilita'
limitata al mero deposito di oggetti; 
  l) gli spazi sottotetto privi di scale fisse  di  collegamento  con
piani sottostanti, o di altri  sistemi  stabili  di  accesso,  e  non
dotati di aperture esterne o a filo  tetto,  con  la  sola  eccezione
dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva  funzione  di  accesso
alla copertura; 
  m) tutti i maggiori volumi e superfici  necessari  a  realizzare  i
requisiti di  accessibilita'  e  visitabilita'  degli  edifici,  come
definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte
all'eliminazione delle barriere architettoniche; 
  n) le opere, interventi e manufatti  comunque  privi  di  rilevanza
urbanistico-edilizia. 
  5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie  utile  lorda
(Sul) tutti i maggiori  spessori,  volumi  e  superfici,  finalizzati
all'incremento  delle  prestazioni  energetiche  degli  edifici,  nei
limiti entro i quali,  nell'ambito  dei  procedimenti  ordinati  alla
formazione dei  titoli  abilitativi  edilizi,  le  norme  in  materia
consentono di derogare a quanto previsto dalle  normative  nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime  di  protezione  del  nastro
stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.  In  ogni  caso
sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme
regionali in materia di edilizia sostenibile: 
  a) lo spessore delle murature esterne  per  la  parte  eccedente  i
minimi fissati dai regolamenti  edilizi,  e  comunque  per  la  parte
eccedente i 30 cm; 
  b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate,  rivestimenti  a
cappotto e simili, capaci di migliorare le  condizioni  ambientali  e
ridurre  i   consumi   energetici,   nel   rispetto   dei   requisiti
tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme
regionali in materia di edilizia sostenibile; 
  c) le serre solari di cui  alla  Parte  II  dell'allegato  A,  come
disciplinate  dalle  norme   regionali   in   materia   di   edilizia
sostenibile. 
  6. Limitatamente alla destinazione d'uso commerciale al  dettaglio,
sono inoltre escluse dal computo della superficie utile lorda  (Sul),
a condizione che non si determinino eccedenze di  superficie  coperta
(Sc) rispetto ai limiti prescritti dagli strumenti ed atti comunali: 
  a) le gallerie commerciali, intese come  spazi  coperti  aperti  al
pubblico durante gli orari di esercizio; 
  b)  le  dotazioni  di  parcheggio  per  la  sosta  stanziale  e  di
relazione,  qualora  reperite  in  autorimesse   o   spazi   coperti,
indipendentemente dalla loro collocazione  rispetto  alla  quota  del
terreno e purche' con altezza interna netta (Hin)  non  superiore  ai
minimi  prescritti  dalla  normativa  antincendio.  L'esclusione  dal
computo della superficie utile lorda  (Sul)  non  riguarda  eventuali
parti eccedenti le  dotazioni  minime  di  parcheggio  per  la  sosta
stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali  in
materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla  disciplina
comunale. 
  7. La disciplina comunale, ai sensi del dell'art. 29, comma 1, puo'
individuare subarticolazioni delle fattispecie di cui ai commi 3,  4,
5 e 6 da escludersi dal computo della superficie utile  lorda  (Sul),
purche' coerenti con i criteri desumibili dai commi  medesimi,  ed  a
condizione che dall'esclusione  non  derivino  incrementi  di  carico
urbanistico, come definiti alla Parte I dell'allegato A. 
  8. La superficie utile lorda (Sul)  costituisce  parametro  per  il
calcolo  del  numero  di  abitanti  convenzionalmente   insediati   o
insediabili  sul  territorio  comunale  in  applicazione  dell'indice
insediativo residenziale (Ir) di cui all'art. 2. La superficie  utile
lorda (Sul) concorre altresi' al calcolo del contributo per oneri  di
urbanizzazione di cui all'art. 120 della legge regionale n. 1/2005.