Art. 10 Organismo tecnicamente accreditante 1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le regioni e le province autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, l'OTA, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse e opera nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e terzieta' nei confronti della regione e nei confronti delle strutture pubbliche e private oggetto di valutazione. 2. Per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie l'OTA si avvale di personale del SSR e dei comuni iscritto nell'elenco regionale dei tecnici verificatori di cui al comma 4, lettera b). 3. A.Li.Sa. stipula apposite convenzioni con le ASL e i comuni per l'impiego del personale di cui al comma 2. 4. A.Li.Sa. definisce: a) il numero e i requisiti dei verificatori, nonche' le modalita' di formazione degli stessi; b) le modalita' per la costituzione dell'elenco regionale dei tecnici verificatori; c) i criteri, l'entita' e le modalita' di versamento ad A.Li.Sa. dell'onere posto a carico dei soggetti che richiedono il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessita' delle strutture.