Art. 11.
                    Inserimento del titolo V-bis
    1. Dopo il Titolo V e' inserito il seguente:
    «Titolo  V-bis  CONTENIMENTO, PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE
PER LA CAMPAGNA ELETTORALE.
    Art.  54-bis  (Tipologia  delle spese elettorali). - 1. Per spese
relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:
      a)  dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali
e di mezzi per la propaganda;
      b) dalla  distribuzione  e diffusione dei materiali e dei mezzi
di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi
di  informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei
teatri, e su internet;
      c) dall'organizzazione  di  manifestazioni  di  propaganda,  in
luoghi  pubblici  o  aperti  al pubblico, anche di carattere sociale,
culturale e sportivo;
      d) dalla   stampa,   distribuzione   e   raccolta  dei  moduli,
dall'autenticazione   delle   firme   e   dall'espletamento  di  ogni
operazione  richiesta  dalla legge per la presentazione delle liste e
delle candidature;
      e) dal  personale  utilizzato  e da ogni prestazione o servizio
inerenti alla campagna elettorale.
    2.   Le  spese  di  viaggio  e  telefoniche,  nonche'  gli  oneri
finanziari   passivi,   sono   calcolate  in  misura  forfettaria  in
percentuale  fissa  del  venti  per  cento dell'ammontare complessivo
delle spese rendicontate.
    3.  Non  sono considerate spese relative alla campagna elettorale
quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
movimenti  politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere
di continuita' e regolarita'.
    Art. 54-ter (Limiti delle spese elettorali). - 1. Le spese per la
campagna  elettorale  di  ciascuna  lista di candidati, che partecipa
all'elezione  per  il  consiglio  regionale, sostenute direttamente o
attraverso  partiti  o  movimenti  politici,  non possono superare la
cifra complessiva di 75.000 euro.
    2.  Ciascun  candidato  alla  carica di consigliere regionale non
puo'  superare,  per  la campagna elettorale, una spesa pro-capite di
1.500 euro.
    3.  Non  sono  considerate  spese  per  la  campagna elettorale i
contributi  versati  dal  candidato  al partito, movimento o lista di
appartenenza.
    4.  I  limiti  delle  spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono
ridotti  per  le  liste  di  minoranza walser e per i candidati nelle
predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro.
    Art.   54-quater  (Presentazione  dei  rendiconti).  -  1.  Entro
sessanta  giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o
i  committenti  responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste
di  candidati  che  hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i
candidati  proclamati  eletti  devono depositare presso la presidenza
del   consiglio   regionale,   sottoscrivendolo   sotto   la  propria
responsabilita'  su  apposito modulo predisposto dalla commissione di
cui  all'Art.  54-quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la
campagna  elettorale,  compresi  i  servizi ricevuti gratuitamente, e
alle relative fonti di finanziamento.
    2.  L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese
per  la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione
sia  convalidata  nel  corso  della legislatura. La presentazione del
rendiconto  ha  luogo  entro  trenta  giorni  dalla data di convalida
dell'elezione.
    3.  Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i
contributi  e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con
l'indicazione  nominativa  se  di  importo o valore superiore a 2.500
euro,  e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o
valore  provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa
dei soggetti stessi.
    4.  Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la presidenza del
consiglio  regionale  trasmette  i rendiconti alla commissione di cui
all'Art.  54-quinquies e da' notizia della presentazione degli stessi
nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione,  indicando,  altresi',
l'importo della spesa complessivamente sostenuta.
    5.  I  rendiconti  relativi alle spese per la campagna elettorale
sono pubblici.
    Art.   54-quinquies   (Commissione   di  garanzia  regionale).  -
1. Presso  la  presidenza  del  consiglio  regionale  e' istituita la
commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la
campagna  elettorale  per  l'elezione  del  consiglio  regionale,  di
seguito    denominata    commissione,   composta   da   due   dottori
commercialisti,    iscritti   da   almeno   cinque   anni   nell'albo
professionale,  e  da  tre  dipendenti  regionali  appartenenti  alla
qualifica dirigenziale.
    2. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione
dell'ufficio  di  presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno
antecedente  la  data  dell'elezione.  La  deliberazione individua il
presidente   della   commissione,   scegliendolo   tra  i  dipendenti
regionali.
    3.   I   componenti   della  commissione,  esclusi  i  dipendenti
regionali,  hanno  diritto,  per  ciascuna  giornata  di  seduta  cui
prendono  parte,  alla corresponsione di un'indennita' di presenza da
stabilire con deliberazione dell'ufficio di presidenza.
    Art.  54-sexies  (Controllo  delle  spese  elettorali).  -  1. La
commissione verifica la conformita' alla legge e la regolarita' della
documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti
di finanziamento indicate.
    2.   Qualora   dall'esame   dei   rendiconti   e  della  allegata
documentazione dovessero emergere delle irregolarita', la commissione
le  contesta  all'interessato,  il  quale  ha facolta' di presentare,
entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.
    3.  I  rendiconti si considerano approvati qualora la commissione
non  ne  contesti  la  regolarita'  all'interessato  entro centoventi
giorni  dalla  ricezione.  Tale  termine  e'  sospeso  nel  periodo a
disposizione  degli  interessati per la presentazione delle memorie e
dei documenti di cui al comma 2.
    4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'Art.
54-quater,  comma  1,  ovvero  di  quello  previsto  dal  comma 2 del
medesimo  articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della
legislatura,  ogni  cittadino  iscritto  nelle liste elettorali di un
comune  della  Regione puo' presentare alla commissione esposti sulla
regolarita' dei rendiconti.
    Art.  54-septies  (Obbligo  di  comunicazione). - 1. Entro trenta
giorni  dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e
periodici  e  i  titolari  di  concessioni  e  di  autorizzazioni per
l'esercizio  delle  attivita'  di  diffusione  radiotelevisiva devono
comunicare   alla   commissione   ed   al  Co.Re.Com.  i  servizi  di
comunicazione  politica  ed i messaggi politici effettuati, gli spazi
concessi  a  titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi
hanno partecipato, nonche' gli introiti realizzati e i nominativi dei
soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
    2.  In  caso  di  violazione degli obblighi di cui al comma 1, il
Co.Re.Com.  attiva  le  procedure  per  l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 11, comma 2, della legge 22
febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi
di  informazione  durante le campagne elettorali e referendarie e per
la comunicazione politica).
    Art.  54-octies  (Messa  a  disposizione  dei  locali).  -  1.  A
decorrere  dal giorno di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione
del consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono
tenute   a   mettere   a  disposizione  delle  liste  presenti  nella
competizione  elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro
proprieta'  gia'  predisposti  per  conferenze e dibattiti, in base a
proprie  norme  regolamentari,  senza  oneri  per  le amministrazioni
stesse.
    Art. 54-novies (Sondaggi). - 1. Nei quindici giorni precedenti la
data  dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e'
vietato  rendere  pubblici  o  comunque  diffondere  i  risultati  di
sondaggi  demoscopici  sull'esito  dell'elezione e sugli orientamenti
politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati
in un periodo precedente a quello del divieto.
    2.  Il  Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformita'
dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
    3.   La  diffusione  e  la  pubblicazione  dei  risultati,  anche
parziali,  dei  sondaggi  per  l'elezione  del  consiglio  regionale,
realizzati  al  di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere
accompagnate  dalle  seguenti  indicazioni  della  cui veridicita' e'
responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
      a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
      b) committente ed acquirente;
      c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
      d) domande rivolte;
      e) percentuale  delle  persone  che  hanno  risposto a ciascuna
domanda;
      f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
      g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio;
      h) metodo  di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati.
    4.  In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e  3,  il  Co.Re.Com.  attiva  le  procedure per l'applicazione delle
sanzioni di cui all'Art. 10, commi 7 e 8, della legge n. 28/2000.
    Art.  54-decies  (Sanzioni  per  i  candidati).  -  1. In caso di
violazione  del  limite  di  spesa  per la campagna elettorale di cui
all'Art.   54-ter,  comma  2,  la  commissione  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
    2.  In  caso  di  irregolarita'  nella  dichiarazione delle spese
elettorali  o  di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che
hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei
casi  in  cui tale indicazione e' richiesta, la commissione, esperita
la  procedura di cui all'Art. 54-sexies, comma 2, applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
    3.  In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito
dall'Art.  54-ter,  comma  2,  per  un  ammontare pari o superiore al
doppio di quanto in esso stabilito, la commissione applica il massimo
della sanzione di cui al comma 1.
    4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito
dall'Art.   54-quater,   comporta,  previa  diffida  da  parte  della
commissione  a  depositare  tale rendiconto entro i successivi trenta
giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.
    5.  Al  fine della dichiarazione di decadenza, la commissione da'
comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al
comma 4 al presidente del consiglio regionale. Il consiglio regionale
pronuncia  la  decadenza  con  deliberazione,  ai  sensi  del proprio
regolamento interno.
    Art.  54-undecies (Sanzioni per partiti, movimenti e liste). - 1.
In  caso di violazione del limite di spesa previsto dall'Art. 54-ter,
comma 1, la commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria
non  inferiore  all'importo  eccedente  il  limite ivi previsto e non
superiore al triplo di detto importo.
    2.  In  caso  di  irregolarita'  nella  dichiarazione delle spese
elettorali  o  di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che
hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei
casi  in  cui tale indicazione e' richiesta, la commissione, esperita
la  procedura di cui all'Art. 54-sexies, comma 2, applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
    3.  In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle
spese  per  la  campagna elettorale, la commissione, previa diffida a
depositare  tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.
    Art.   54-duodecies   (Proventi  delle  sanzioni  e  rinvio  alla
normativa  statale).  -  1.  I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie  di  cui  alla  presente legge sono introitati al capitolo
7700  (Proventi  pene  pecuniarie  per  contravvenzioni)  della parte
entrata del bilancio di previsione della Regione.
    2.  Per  l'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste  dalla  presente legge si osservano le disposizioni generali
contenute  nelle  sezioni  I  e II del capo I della legge 24 novembre
1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal
decreto  legislativo  30  dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati  minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'Art.
1  della  legge 25 giugno 1999, n. 205), con esclusione dell'Art. 16,
salvo quanto diversamente disposto.».