Art. 11. Inserimento del titolo V-bis 1. Dopo il Titolo V e' inserito il seguente: «Titolo V-bis CONTENIMENTO, PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE. Art. 54-bis (Tipologia delle spese elettorali). - 1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate: a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet; c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature; e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale. 2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonche' gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfettaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate. 3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuita' e regolarita'. Art. 54-ter (Limiti delle spese elettorali). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro. 2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non puo' superare, per la campagna elettorale, una spesa pro-capite di 1.500 euro. 3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza. 4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro. Art. 54-quater (Presentazione dei rendiconti). - 1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la presidenza del consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilita' su apposito modulo predisposto dalla commissione di cui all'Art. 54-quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento. 2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione. 3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi. 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la presidenza del consiglio regionale trasmette i rendiconti alla commissione di cui all'Art. 54-quinquies e da' notizia della presentazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione, indicando, altresi', l'importo della spesa complessivamente sostenuta. 5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici. Art. 54-quinquies (Commissione di garanzia regionale). - 1. Presso la presidenza del consiglio regionale e' istituita la commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del consiglio regionale, di seguito denominata commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale. 2. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione dell'ufficio di presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali. 3. I componenti della commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennita' di presenza da stabilire con deliberazione dell'ufficio di presidenza. Art. 54-sexies (Controllo delle spese elettorali). - 1. La commissione verifica la conformita' alla legge e la regolarita' della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate. 2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarita', la commissione le contesta all'interessato, il quale ha facolta' di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti. 3. I rendiconti si considerano approvati qualora la commissione non ne contesti la regolarita' all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine e' sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2. 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'Art. 54-quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione puo' presentare alla commissione esposti sulla regolarita' dei rendiconti. Art. 54-septies (Obbligo di comunicazione). - 1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonche' gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti. 2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). Art. 54-octies (Messa a disposizione dei locali). - 1. A decorrere dal giorno di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprieta' gia' predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse. Art. 54-novies (Sondaggi). - 1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto. 2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. 3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; b) committente ed acquirente; c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; d) domande rivolte; e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; f) criteri seguiti per l'individuazione del campione; g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio; h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10, commi 7 e 8, della legge n. 28/2000. Art. 54-decies (Sanzioni per i candidati). - 1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'Art. 54-ter, comma 2, la commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. 2. In caso di irregolarita' nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione e' richiesta, la commissione, esperita la procedura di cui all'Art. 54-sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. 3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'Art. 54-ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1. 4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'Art. 54-quater, comporta, previa diffida da parte della commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto. 5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la commissione da' comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al presidente del consiglio regionale. Il consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno. Art. 54-undecies (Sanzioni per partiti, movimenti e liste). - 1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'Art. 54-ter, comma 1, la commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo. 2. In caso di irregolarita' nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione e' richiesta, la commissione, esperita la procedura di cui all'Art. 54-sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro. Art. 54-duodecies (Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione. 2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'Art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), con esclusione dell'Art. 16, salvo quanto diversamente disposto.».