Art. 11.
                   Comitato tecnico amministrativo
 
   1.  Il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 1 della
legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, e successive modifiche,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo  9 della legge regionale 21
agosto 1984, n. 52, e' integrato da:
    " i) un geologo del Servizio geologico regionale;
     l) il medico provinciale di Palermo;
     m)  il  sovrintendente  per  i  beni  culturali ed ambientali di
Palermo o un suo delegato".
   2.  Le  funzioni  di  segretario  vengono  svolte  da un dirigente
amministrativo regionale.
   3.  Il  presidente ha facolta' di invitare a partecipare ai lavori
del comitato funzionari, tecnici ed esperti.
   4.  Le  adunanze  sono  valide  con  la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti  ed  i  pareri  sono  adottati  con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
   5.  A  tutti  i membri spetta un compenso mensile in misura pari a
quello corrisposto ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione
dell'Azienda.