Art. 11. Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori 1. I comuni possono istituire assegni a favore degli alunni residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole di secondo grado. 2. Gli assegni di studio, di laurea annuale, sono conferiti mediante concorso per titoli al quale possono partecipare: a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado; b) gli alunni che hannno conseguito la promozione per scrutinio; c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneita' alla classe succesiva. 3. I comuni stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalita' di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli i quali devono tenere conto del merito scolastico e delle condizioni economiche e sociali della famiglia. 4. L'assegno di studio non e' comulabile con altri assegni o borse di studio, con il posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni, nonche' con altri benefici previsti dalla prsente legge. All'alunno e' data facolta' di opzione.