Art. 11 Collaudo 1. Il collaudatore indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2 svolge la propria attivita' in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonche' del d.p.r. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), per le opere in cemento armato e a struttura metallica. 2. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attivita' di vigilanza e' redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. E' redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato. 3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attivita' svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 2. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della Relazione a Strutture Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "Relazione a Strutture Ultimate" di cui all'articolo 65, comma 6 del d.p.r. 380/2001 (ex articolo 6, l. 1086/1971), agli atti di collaudo e' allegata la relazione redatta dal direttore dei lavori per l'accettazione dei materiali. 4. Il collaudatore, nel caso previsto dall'articolo 9, comma 3, redige il Certificato di rispondenza delle opere. 5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi e Certificati di rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o autorizzato. 6. Il collaudatore, d'intesa con il direttore dei lavori, programma e fa eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni. 7. Gli atti di collaudo statico sono redatti entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali. Tali atti, in duplice copia, sono trasmessi all'Ufficio competente successivamente all'avvenuta attestazione della eventuale Relazione a Strutture Ultimate; l'Ufficio avvia l'istruttoria finalizzata all'attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da rilasciarsi entro il termine di trenta, giorni dalla ricezione degli atti. 8. Nel corso dell'istruttoria di cui al comma 7, l'Ufficio competente puo' richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. 9. L'Ufficio competente, nell'attivita' istruttoria degli atti di collaudo, verifica: a) il rispetto dei termini di legge; b) la completezza degli atti; c) la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e nella Relazione a Strutture Ultimate, ove prevista. 10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente attesta l'avvenuto deposito degli atti di collaudo e restituisce al collaudatore copia dello stesso. In caso di esito negativo, emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e agli Uffici comunali territorialmente competenti. 11. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore o suo delegato ritira presso l'Ufficio competente, una copia del certificato di collaudo statico e ne trasmette copia al committente. 12. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso redige una dettagliata relazione sull'attivita' di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attivita' da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico. Tale relazione e' consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne da' immediata comunicazione all'Ufficio competente per territorio. 13. Il collaudatore subentrante: a) prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra ogni eventuale violazione delle norme sismiche; b) verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attivita' in occasione della ripresa dei lavori; c) esamina la relazione del precedente collaudatore. 14. La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, attesta l'intervenuta effettuazione delle attivita' di cui alle lettere a), b), c) del comma 13. 15. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.