Art. 12. Comitato tecnico scientifico 1. Il comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, puo' essere articolato in sottocomitati per lo studio di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie. 2. Alla costituzione dei sottocomitati provvede il presidente del comitato stesso. 3. Possono essere invitati a partecipare alle sedute dei sottocomitati anche esperti estranei al comitato.