Art. 12. Residenze e convitti 1. I comuni per consentire la frequenza di scuole secondarie superiori presenti nel territorio comunale, possono istituire, anche mediante convezioni, residenze e convitti riservati ad alunni provenienti da altri territori con rette a carico dei comuni di residenza dell'alunno, secondo le norme indicate nei commi succesivi. 2. I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati, che possono consistere anche mediante concorso per titoli al quale possono partecipare agli alunni delle scuole secondarie superiori che, a causa della mancanza nel comune di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovino nella necessita' di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata. 3. I comuni emanano disposizioni per il conferimento dei posti gratuiti e semigratutiti dei contributi in danaro e per lo svolgimento del relativo concorso. 4. Nel determinare i criteri di valutazione di titoli deve tenersi conto del merito scolastico e delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni. 5. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'assegnazione dei posti presso i convitti nazionali, educandati femminili e convitti ammessi a scuole statali aventi sede nella Regione.