Art. 12 
 
                Superficie utile abitabile o agibile 
 
  1. Si definisce «superficie utile abitabile  o  agibile»  (Sua)  la
superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione,  ivi
compresi i sottotetti recuperati a  fini  abitativi  ai  sensi  della
legge regionale n. 5/2010, oppure dei locali o  ambienti  di  lavoro,
comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli  ed
eventuali scale interne all'unita' immobiliare, e con esclusione di: 
  a) murature, pilastri, tramezzi; 
  b) sguinci, vani di porte e finestre; 
  c) logge, portici, balconi, terrazze e verande; 
  d) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 
  e) autorimesse singole; 
  f) porzioni di locali,  e  altri  spazi  comunque  denominati,  con
altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80; 
  g) intercapedini e volumi tecnici; 
  h) tettoie pertinenziali. 
  2. La superficie utile abitabile o agibile  (Sua)  delle  eventuali
scale interne  alle  singole  unita'  immobiliari  e'  computata  con
esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile piu' basso da esse
collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla  proiezione
delle rampe e dei pianerottoli intermedi. 
  3. Non costituiscono superficie utile  abitabile  o  agibile  (Sua)
spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali: 
  a) autorimesse collettive; 
  b) porticati privati, androni di ingresso, scale e  vani  ascensore
condominiali,  passaggi  coperti  carrabili  o  pedonali,   ballatoi,
lavatoi comuni, nonche' altri locali  e  spazi  coperti  di  servizio
condominiali o di uso comune; 
  c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali  termiche,  ed
altri vani tecnici consimili; 
  d) porticati e altri  spazi  coperti  consimili  asserviti  ad  uso
pubblico. 
  4. La superficie utile abitabile o agibile (Sua)  corrisponde  alla
parte residua della superficie utile  (Su),  una  volta  detratta  la
superficie non residenziale o accessoria (Snr). 
  5. La superficie utile abitabile  o  agibile  (Sua)  concorre  alla
determinazione della superficie convenzionale  complessiva  (Scc)  di
cui all'art. 14, costituente parametro di riferimento per il  calcolo
del contributo per costo di costruzione di  cui  all'art.  121  della
legge regionale n. 1/2005.