Art. 12 
 
            Accordi con i soggetti pubblici ed equiparati 
 
  1. A.Li.Sa., ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge
regionale  n. 17/2016  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
stipula  gli  accordi  di  cui  all'art.  8-quinquies   del   decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni con
i soggetti erogatori pubblici ed equiparati. 
  2. Gli accordi di cui al  comma  1  individuano  gli  obiettivi  di
salute,  i  programmi  d'integrazione  dei   servizi,   le   funzioni
riconosciute e i requisiti del servizio  da  erogare  prevedendo  che
l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la  programmazione
sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base a tetti  di
spesa e volumi di attivita'.