Art. 12 Accordi con i soggetti pubblici ed equiparati 1. A.Li.Sa., ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, stipula gli accordi di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati. 2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano gli obiettivi di salute, i programmi d'integrazione dei servizi, le funzioni riconosciute e i requisiti del servizio da erogare prevedendo che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base a tetti di spesa e volumi di attivita'.