Art. 13 
 
                    Regolamenti di organizzazione 
 
    1. La Giunta e il  Consiglio  regionali,  entro  sessanta  giorni
dalla adozione  del  regolamenti  di  cui  all'art.  12,  adeguano  i
rispettivi regolamenti di organizzazione al le disposizioni  previste
dalla presente legge.