Art. 13. Ripartizione fondi 1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi degli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi in base ai seguenti parametri: a) il 50 per cento in proporzione alla somma asseganta allo stesso titolo nell'anno precedente; b) il 18 per cento in proporzione diretta ai frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale; c) il 9 per cento in proporzione diretta ai frequentanti le scuole materne ubicate nel territorio comunale; d) il 10 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascun comune; e) il 5 per cento in proporzione diretta al rapporto tra popolazione totale residente in centri, escluso il capoluogo, nuclei urbani, case sparse e popolazione totale residente in ciascun comune; f) il 5 per cento in proporzione diretta al rapporto tra popolazione residente in eta' 10-19 anni e totale popolazione residente; g) 3 per cento in proporzione diretta alle fasce di utenza disagiate presenti sul territorio comunale e risultanti dal rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6. 2. La ripartizione e la conseguente assegnazione delle somme di cui al precedente comma, e' disposta dalla Giunta regionale sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili ed opera sull'85 per cento dei fondi trasferiti dallo Stato. 3. Il restante 15 per cento dei fondi e' utilizzato per: a) compensare eventuali differenze negative, conseguenti al riparto di cui al precedente secondo comma, rispetto alle corrispondenti somme assegnate allo stesso titolo nell'anno precedente; b) finanziare gli interventi di cui al succesivo art. 25. 4. Alla compensazione di cui alla lettera c) del precedente terzo comma, provvede la Giunta regionale contestualmente con il provvedimento di riparto e di assegnazione di cui al secondo comma del presente articolo. 5. La somma spettante a ciascun comune e' arrotondata alle 1.000 lire.