Art. 13 
 
                      Orari e turni di apertura 
                      e chiusura delle farmacie 
 
  1. Gli orari e i turni di apertura e di  chiusura  delle  farmacie,
stabiliti ai sensi del presente articolo,  costituiscono  il  livello
minimo di servizio che deve essere assicurato da  ciascuna  farmacia.
E' facolta' della farmacia aprire in orari e  in  periodi  aggiuntivi
rispetto  a   quelli   obbligatori,   purche'   ne   dia   preventiva
comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli  affissi
all'esterno dell'esercizio. 
  2. L'orario minimo feriale e diurno  settimanale  non  puo'  essere
inferiore a trentasei ore. 
  3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura  giornaliera  delle
farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda  USL,  l'Ordine
provinciale  dei  farmacisti  e  le   organizzazioni   di   categoria
interessate. 
  4.  L'Azienda  USL,  sentiti   i   Comuni   interessati,   l'Ordine
provinciale  dei  farmacisti  e  le   organizzazioni   di   categoria
interessate, stabilisce  i  turni  diurni,  notturni  e  festivi  per
garantire  l'assistenza  farmaceutica  nel  territorio   di   propria
competenza. Comuni confinanti possono richiedere all'Azienda USL  che
la definizione di tali  turni  avvenga  sull'insieme  delle  farmacie
comprese nel loro territorio. 
  5.  Il  servizio  farmaceutico  prestato  in  turno  e'  di   norma
effettuato a battenti aperti, fatta salva la possibilita' del  Comune
di stabilire la modalita' di effettuazione dei turni notturni secondo
le modalita' previste al comma 6. 
  6. Il Comune ha facolta' di stabilire che il turno notturno di  cui
al comma 5 possa essere effettuato: 
    a) a battenti chiusi, purche' sia assicurata la  presenza  di  un
farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali  ubicati
nello stesso stabile; 
    b) per  chiamata  telefonica  del  farmacista,  attivabile  anche
tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta  immediata  e
consegna  dei  farmaci  entro  un  tempo  massimo  di  trenta  minuti
dall'avvio della chiamata. 
  7. Il farmacista che svolge il turno notturno secondo le  modalita'
previste  al  comma  6  ha  l'obbligo  di  dispensare  i   medicinali
richiesti, nonche' dispositivi medici, latte e alimenti per la  prima
infanzia, prodotti  destinati  ad  un'alimentazione  particolare.  La
corresponsione del diritto addizionale spetta al  farmacista  secondo
quanto disposto dall'art. 8 del decreto del  Ministro  della  Sanita'
del 18 agosto 1993  (Approvazione  della  tariffa  nazionale  per  la
vendita al pubblico dei medicinali). 
  8. La Regione, avvalendosi dell'Azienda USL,  vigila  sul  corretto
funzionamento del servizio per chiamata telefonica in  reperibilita',
con  facolta'  di  sospenderne  la  possibilita'  per   le   farmacie
inadempienti, fino al ripristino delle modalita' indicate al comma 6,
lettera b). 
  9.  L'indicazione  dei  turni  delle  farmacie   deve   comprendere
denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui  contattare  il
farmacista in reperibilita'. L'indicazione del numero  telefonico  e'
condizione per la concessione del turno notturno nella  modalita'  di
cui al comma 6, lettera b). 
  10. E' fatto obbligo  a  tutte  le  farmacie  di  esporre  in  modo
visibile dall'esterno i turni con le informazioni richieste al  comma
9. 
  11.  L'Azienda  USL  pubblicizza  i  turni   tramite   il   portale
informativo di cui all'art. 12. 
  12. Entro il termine di un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' fatto obbligo alle farmacie  di  dotarsi  di
croce verde. Per le farmacie collocate in aree extraurbane tale croce
verde deve essere luminosa, con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore
notturne. Il  Comune  puo'  stabilire  il  medesimo  obbligo  per  le
farmacie situate nelle aree urbane.