Art. 13 Contratti con i soggetti privati accreditati 1. Le ASL applicano i contratti stipulati da A.Li.Sa. con i soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I contratti devono prevedere almeno: a) il volume massimo delle prestazioni erogabili dalla singola struttura distinto per tipologia e per modalita' di assistenza; b) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate e le modalita' atte a garantire il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni; c) l'accettazione delle modalita' di pagamento; d) gli obiettivi dei piani di miglioramento continuo della qualita' delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 3; e) specifiche clausole penali per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell'obbligo di mantenimento dei livelli qualitativi di erogazione delle prestazioni oppure nel caso di carenza, anche temporanea, del possesso dei requisiti di autorizzazione o di accreditamento. Le penali operano in concorso con le sanzioni di cui alla presente legge e con gli eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione ovvero di sospensione o revoca dell'accreditamento. 3. I contratti non possono prevedere forme di incremento o di rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni. 4. Ai contratti si applicano le norme di diritto privato, in conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale. 5. A.Li.Sa., in collaborazione con l'ASL competente per territorio, vigila e controlla con cadenza annuale la correttezza delle modalita' di erogazione delle prestazioni e la qualita' delle stesse sulla base del contratto stipulato; tale controllo si basa sugli indicatori di qualita' e di esito ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, individuati e aggiornati periodicamente da A.Li.Sa..