Art. 14 Monitoraggio e riesame 1. L'assessore competente in materia di innovazione tecnologica riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge sulla base dei dati e delle valutazioni contenute in uno specifico rapporto sulla portata del riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici nel territorio della Regione nonche' sulle condizioni alle quali e' reso disponibile. Tale rapporto e' reso pubblico in modalita' digitale sul sito istituzionale della Regione ed e' sottoposto a consultazione pubblica. 2. La Giunta e il Consiglio regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono al riesame dell'applicazione della presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e ne pubblicano in modalita' digitale i risultati, comprensivi di eventuali proposte di modifica. A tal fine si avvalgono di consultazioni pubbliche.