Art. 15.
                     Misure di polizia forestale
 
   1.  Le  prescrizioni  di  massima e di polizia forestale di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al  relativo  regolamento
approvato  con  regio  decreto  16 maggio 1926, n. 1126, tenuto conto
anche  delle   esigenze   di   tutela   ambientale,   devono   essere
rideterminate  per  tutto  il  territorio regionale entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.   Le  predette  prescrizioni  sono  approvate  dallo  Assessore
regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste  previo  parere   della
competente    commissione    legislativa   dell'Assemblea   regionale
siciliana.