Art. 15. Competenze regionali 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente art. 1, la Regione promuove ed attua: a) iniziative di aggiornamento degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge e dei docenti della scuola materna comunale; b) interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di solarita' e di promozione educativa; c) iniziative a sotegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; d) assicurazione dei beneficiari di cui al precedente art. 3 per gli eventi dannosi connessi alle attivita' scolastiche, parascolastiche ed al trasporto; e) interventi per lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale; f) interventi in favore dei comuni per l'adeguamento e il potenziamento delle attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici; g) interventi in favore dei comuni per dotare gli stessi di scuolabus; h) fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendono necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitano l'accesso ai locali scolastici; i) interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi del precedente art. 4; l) interventi per favorire la circolarita' e l'interscambio di esperienze tra le diverse realta' educative; m) ogni altro intervento riferito utile per il raggiungimento delle finalita' della presente legge. 2. L'onere per gli interventi previsti nel presente articolo, aggiuntivi rispetto alle funzioni attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovra' essere contenuto nei limiti stabiliti al terzo comma del succesivo art. 38.