Art. 16.
                     Iniziative di aggiornamento
 
   1. Le iniziative per l'aggiornamento  e  la  qualificazione  degli
operatori  addetti  ai  servizi  previsti  dalla  presente legge sono
attuate d'intesa con i comuni interessati sulla base  di  progetti  a
livello distrettuale.
   2.  La  Regione,  d'intesa  con  i  comuni interessati, predispone
adeguati progetti per l'aggiornamento culturale e  professionale  dei
docenti della scuola materna comunale.
   3. I progetti si cui al presente articolo, redatti per obiettivo e
per   figure   professionali   omogenee  tengono  conto  dei  livelli
professionali e dell'assetto organizzativo e funzionale dei servizi e
sono diretti a migliorare le condizioni di  fruibilita'  dei  servizi
stessi  in  coerenza con le indicazioni previste dal piano annuale di
cui al succesivo art. 35.
   4. I progetti sono approvati dalla  Giunta  regionale  sentita  la
competente commissione consiliare permanente.