Art. 16. Iniziative di aggiornamento 1. Le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge sono attuate d'intesa con i comuni interessati sulla base di progetti a livello distrettuale. 2. La Regione, d'intesa con i comuni interessati, predispone adeguati progetti per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti della scuola materna comunale. 3. I progetti si cui al presente articolo, redatti per obiettivo e per figure professionali omogenee tengono conto dei livelli professionali e dell'assetto organizzativo e funzionale dei servizi e sono diretti a migliorare le condizioni di fruibilita' dei servizi stessi in coerenza con le indicazioni previste dal piano annuale di cui al succesivo art. 35. 4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.