Art. 16 
 
                               C a n i 
 
  1.  Chi  detiene  un  cane  deve  fare  in  modo  che  esso  abbia,
soprattutto da cucciolo, sufficienti contatti con persone  e  animali
per   consentirgli   di   raggiungere   un   adeguato   livello    di
socializzazione e per prevenire comportamenti aggressivi futuri. 
  2. La liberta' di movimento deve essere adeguata alla razza e  alla
taglia del cane. I cani che hanno a disposizione  una  superficie  di
movimento inferiore ai 20 metri quadrati o vengono tenuti in ambienti
chiusi, vanno portati a spasso almeno una volta al giorno. 
  3. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero asciutto
ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle
intemperie. In presenza di temperature esterne  elevate  deve  essere
sempre disponibile un posto ombreggiato e acqua a sufficienza. 
  4. E' consentito  tenere  legati  i  cani  alla  catena  solo  alle
seguenti condizioni: 
    a) l'animale deve comunque poter raggiungere  senza  problemi  la
cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo e deve essere  lasciato
libero o portato a spasso almeno una volta al giorno; 
    b) fino al 31 dicembre 2013 la catena puo' essere  legata  ad  un
punto fisso, ma deve avere almeno una lunghezza di  cinque  metri  ed
essere munita di un giunto girevole; 
    c) a partire dal 1° gennaio 2014: 
      1) la catena deve essere lunga almeno quattro metri  ed  essere
fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune
di scorrimento  di  almeno  quattro  metri;  il  cane  deve  avere  a
disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati; 
      2) le cagne tenute alla catena devono essere sterilizzate. 
  5. Nella detenzione di cani non si possono utilizzare ne' applicare
i seguenti apparecchi e attrezzature: collari  con  punte  acuminate,
collari  a  strozzo  o  irritanti,  guinzagli  applicati   al   muso,
apparecchi elettrici, apparecchi che  emettono  sostanze  chimiche  o
segnali acustici, anche ad ultrasuoni. Sono inoltre vietati tutti gli
apparecchi e le attrezzature finalizzati a provocare  soffocamento  o
ad arrecare qualsiasi  tipo  di  sofferenza  all'animale.  Gli  unici
strumenti ammessi sono i fischietti da addestramento. Per la  cattura
di  cani  vaganti  e'  invece  ammesso  l'utilizzo  degli  apparecchi
necessari da parte delle autorita' competenti. 
  6. Fatte salve le deroghe previste dalle norme provinciali  vigenti
per l'esercizio della caccia, non  e'  consentito  lasciar  vagare  i
cani. Ferme restando le disposizioni inerenti alla  profilassi  della
rabbia, i cani non tenuti al guinzaglio devono portare  la  museruola
quando si trovano su strade e piazze pubbliche, in  parchi,  giardini
ed edifici pubblici. Sui mezzi pubblici di trasporto  i  cani  devono
essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola.  L'obbligo  della
museruola non sussiste per i cani di  piccola  taglia.  La  museruola
deve  consentire  al  cane  di  respirare  liberamente  e   garantire
contemporaneamente l'incolumita' delle persone. 
  7. L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per  i  cani
da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non
sia previsto libero accesso per gli estranei. L'obbligo di  museruola
e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani  da  caccia  ed  i  cani
pastore durante il loro  lavoro,  per  i  cani  da  valanga  e  della
protezione civile, i cani per ciechi ed i cani militari e  poliziotto
in servizio. Non vi e' infine alcun obbligo di museruola e guinzaglio
all'interno delle aree cani espressamente predisposte dal comune. 
  8. Ai fini della prevenzione della rabbia il  servizio  veterinario
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige annota  nell'anagrafe  canina,
di cui all'art. 6 della legge, tutti gli episodi  di  morsi  da  cane
registrati ai danni di persone.