Art. 16 Verifica dei requisiti delle strutture accreditate 1. L'OTA di cui all'art. 10 puo' accertare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle strutture accreditate. 2. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, provenienti da autorita' pubbliche nonche' a seguito di motivata segnalazione degli utenti, A.Li.Sa., tramite l'OTA, provvede alla verifica nel termine di dieci giorni dal ricevimento della segnalazione. 3. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte del comune determina la revoca dell'accreditamento istituzionale. 4. A seguito dell'attivita' di verifica espletata l'OTA puo' fissare un termine di adeguamento ovvero richiedere alla Regione la sospensione o la revoca dell'accreditamento.