Art. 17.
          Norme particolari per i boschi percorsi da incendi
 
   1. E' vietato per un periodo di almeno cinque anni l'esercizio del
pascolo e di qualsivoglia attivita'  economica  nei  terreni  boscati
percorsi  da  incendi,  che  si  trovino  a  qualsiasi  titolo  nella
disponibilita'  dell'Amministrazione  forestale  e  di   altri   enti
pubblici.
   2. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, previo parere del
comitato  tecnico  amministrativo,  delibera   sull'opportunita'   di
interventi  di  ripristino  e  di  ricostituzione  boschiva,  anche a
carattere  innovativo,  nei  boschi  demaniali   o   in   occupazione
temporanea  e  specie  in quelli nei quali gli incendi risultino piu'
frequenti, disponendo accertamenti finalizzati alla  rimozione  delle
cause  connesse  ad  eventuali carenze strutturali e provvedendo alle
eventuali decisioni di abbandono.