Art. 17. Educazione permanente 1. Gli interventi in materia di educazione permanente, ricorrente e continua, attuati in forma progettuale, sono diretti a favorire lo sviluppo e la crescita educativa dei cittadini, anche mediante processi mirati all'elevamento dei livelli di scolarita' e al superamento dell'analfabetismo. 2. I progetti di cui al comma precedente, articolati per aree culturali, privilegiano i territori a rischio educativo e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano annuale di cui al succesivo art. 35. 3. Per ciascun progetto, dovra' essere indicato: a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi; b) il numero e la tipologia dei destinatari; c) la durata ed i tempi di realizzazione; d) i soggetti coinvolti e le figure professionale degli operatori o dei relatori; e) il costo gli operatori o relatori, per i sussidi didattici e per l'organizzazione generale; f) i criteri e di efficacia. 4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente. 5. Tra gli interventi di cui al presente articolo rientrano anche le iniziative a sostegno della frequenza di corsi di studio di rilevante valore educativo promossi da istituzioni nazionali o internazionali cui possono accedere giovani del territorio del Lazio. 6. Agli interventi di cui al precedente quinto comma, provvede la Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al succesivo art. 35.