Art. 17.
                        Educazione permanente
 
   1.  Gli interventi in materia di educazione permanente, ricorrente
e continua, attuati in forma progettuale, sono diretti a favorire  lo
sviluppo  e  la  crescita  educativa  dei  cittadini,  anche mediante
processi  mirati  all'elevamento  dei  livelli  di  scolarita'  e  al
superamento dell'analfabetismo.
   2.  I  progetti  di  cui  al comma precedente, articolati per aree
culturali, privilegiano  i  territori  a  rischio  educativo  e  sono
finalizzati  al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti dal piano
annuale di cui al succesivo art. 35.
   3. Per ciascun progetto, dovra' essere indicato:
     a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi;
     b) il numero e la tipologia dei destinatari;
     c) la durata ed i tempi di realizzazione;
     d)   i  soggetti  coinvolti  e  le  figure  professionale  degli
operatori o dei relatori;
     e) il costo gli operatori o relatori, per i sussidi didattici  e
per l'organizzazione generale;
     f) i criteri e di efficacia.
   4.  I  progetti  sono  approvati dalla Giunta regionale sentita la
competente commissione consiliare permanente.
   5. Tra gli interventi di cui al presente articolo rientrano  anche
le  iniziative  a  sostegno  della  frequenza  di  corsi di studio di
rilevante  valore  educativo  promossi  da  istituzioni  nazionali  o
internazionali cui possono accedere giovani del territorio del Lazio.
   6.  Agli interventi di cui al precedente quinto comma, provvede la
Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di
cui al succesivo art. 35.