Art. 17 Sanzioni 1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all'art. 2 che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito previste: a) da 15.000,00 euro a 60.000,00 euro per la gestione delle strutture senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale fattispecie consegue l'impossibilita' di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra struttura per un periodo di tre anni; b) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'ampliamento, la trasformazione, la diversa utilizzazione di strutture o di parti di esse senza la prevista autorizzazione; c) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'accertamento di situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti; d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'accertamento di carenze dei requisiti autorizzativi; e) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per ogni posto letto in strutture extraospedaliere eccedente rispetto al numero di posti letto autorizzati; f) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 6; g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per l'omessa comunicazione prevista all'art. 5, comma 6. 2. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di vigilanza e di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna ASL provvede, in aggiunta ai soggetti indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1. 3. I verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune e all'ASL competente per territorio e ad A.Li.Sa.. 4. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione e' aumentata fino a un terzo.