Art. 18.

                        Obblighi del gestore

   1.  L'apertura al pubblico di una pista e' condizionata alla messa
in  sicurezza  della  stessa  in  considerazione di previsioni per la
riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
   2.  Il  gestore  assicura  agli  utenti  la pratica dell'attivita'
sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.
   3. Il gestore e' tenuto a:
    a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo
all'ufficio regionale di cui all'art. 10, ai fini del suo inserimento
nell'elenco regionale delle piste;
    b)  assicurare  la  preparazione  della  pista  in funzione delle
condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
    c)  provvedere  alla  delimitazione  della pista in conformita' a
quanto previsto all'art. 23;
    d) dotare la pista della segnaletica di cui all'art. 24;
    e)   disporre  la  chiusura  della  pista,  su  segnalazione  del
direttore  della  stessa,  nel  caso  in  cui  essa  non  presenti le
necessarie  condizioni  di agibilita' e di sicurezza, quando sussista
un  pericolo  di  distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri
pericoli atipici;
    f)  assicurare  il  servizio  di  soccorso  e  di trasporto degli
infortunati   in   luoghi  accessibili  dai  piu'  vicini  centri  di
assistenza  sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di
cui all'art. 22;
    g)  provvedere,  su  segnalazione del direttore della pista, agli
interventi   di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  necessari
affinche' la pista risulti in sicurezza;
    h)  provvedere  agli  interventi  volti  a  garantire un adeguato
innevamento  delle piste, l'agibilita' delle stesse e l'eliminazione,
ove possibile, di eventuali elementi di pericolosita';
    i)   stipulare   apposito   contratto   di   assicurazione  della
responsabilita'  civile  inerente la propria attivita' per danni agli
utenti  e  ai  terzi  per  fatti derivanti da propria responsabilita'
anche  in  relazione  all'uso  della  pista;  la stipulazione di tale
contratto  costituisce  condizione  per  l'apertura al pubblico della
pista; l'utilizzo delle piste e' altresi' subordinato alla stipula di
un  contratto di assicurazione per la responsabilita' civile da parte
dell'utente  per  danni  o infortuni che questi puo' causare a terzi,
ivi compreso il gestore;
    j)  fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'art. 10,
l'elenco   analitico  degli  infortuni  verificatisi  indicando,  ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti;
    k)  effettuare le comunicazioni prescritte dall'art. 10, comma 3,
funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.
   4.  Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza,
se  effettuati  all'interno  e  in  prossimita' dei bordi delle piste
classificate,  costituiscono intervento manutentivo e non necessitano
della procedura di cui all'art. 13.
   5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera
f),  puo'  essere  istituito  anche  a pagamento, a condizione che il
titolo   di  accesso  agli  impianti  preveda  una  totale  copertura
assicurativa per le spese di soccorso.
   6.  Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale
servizio  di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite
il  personale  di  servizio,  in  accertati  casi di negligenza degli
utenti;  tale  servizio  puo'  essere  istituito  dal gestore anche a
pagamento.
   7.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  da  parte della Regione di
esonerare  alcune  piste  da  fondo  minori  dal  rispetto  di alcuni
obblighi generali di cui al comma 3.