Art. 18. Realizzazione progetti 1. Alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui ai precedenti artt. 16 e 17, provvede direttamente la Regione anche con affidamenti a enti pubblici o privati. 2. Ove si procede mediante affidamenti il rapporto sara' regolato da apposito contratto, il cui schema tipo e' approvato dalla Giunta regionale, contenente: a) oggetto dell'affidamento; b) tempi e modi di realizzazione; c) importo, nei limiti della vigente normativa in materia, della cauzione e modalita' di restituzione; d) modalita' di pagamento del corrispettivo; e) entita' delle anticipazioni e modalita' di recupero delle stesse; f) penali. 3. I provvedimenti di affidamento sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e i relativi contratti sono stipulati secondo quanto previsto dall'art. 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e controfirmati dall'Assesore regionale competente in materia di diritto allo studio. 4. Alla individuazione dei contraenti si procede mediante trattativa privata da farsi, con non meno di tre soggetti per gli enti privati o direttamente con l'ente pubblico interessato, mediante invio ai contraenti stessi dello schema di contratto, con invito a restituirlo munito con la propria firma e con l'offerta del prezzo per il quale sono disposti ad eseguire l'incarico. 5. Per progetti di rilevante interesse scientifico educativo e contraenti possono essere individuati secondo le procedure di gara previste dalla legislazione vigente. 6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo sono soggetti a registrazione in caso d'uso. 7. Per i contratti ai sensi del presente articolo non si fa luogo all'approvazione del contratto stesso. 8. Nel caso in cui l'elaborazione del progetto venga affidata a terzi, l'approvazione dello stesso puo' avvenire con il medesimo provvedimento di affidamento per la realizzazione di cui al precedente terzo comma.