Art. 18.
                       Realizzazione progetti
 
   1. Alla elaborazione  e  realizzazione  dei  progetti  di  cui  ai
precedenti  artt. 16 e 17, provvede direttamente la Regione anche con
affidamenti a enti pubblici o privati.
   2. Ove si procede mediante affidamenti il rapporto sara'  regolato
da  apposito  contratto, il cui schema tipo e' approvato dalla Giunta
regionale, contenente:
     a) oggetto dell'affidamento;
     b) tempi e modi di realizzazione;
     c) importo, nei limiti della vigente normativa in materia, della
cauzione e modalita' di restituzione;
     d) modalita' di pagamento del corrispettivo;
     e) entita' delle anticipazioni e  modalita'  di  recupero  delle
stesse;
     f) penali.
   3.  I  provvedimenti  di  affidamento  sono  adottati dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e
i relativi contratti sono stipulati secondo quanto previsto dall'art.
17 del regio decreto 18  novembre  1923,  n.  2440,  e  controfirmati
dall'Assesore regionale competente in materia di diritto allo studio.
   4.   Alla   individuazione  dei  contraenti  si  procede  mediante
trattativa privata da farsi, con non meno di  tre  soggetti  per  gli
enti privati o direttamente con l'ente pubblico interessato, mediante
invio  ai  contraenti  stessi dello schema di contratto, con invito a
restituirlo munito con la propria firma e con  l'offerta  del  prezzo
per il quale sono disposti ad eseguire l'incarico.
   5.  Per  progetti  di  rilevante interesse scientifico educativo e
contraenti possono essere individuati secondo le  procedure  di  gara
previste dalla legislazione vigente.
   6.  I  contratti  stipulati  ai  sensi  del presente articolo sono
soggetti a registrazione in caso d'uso.
   7. Per i contratti ai sensi del presente articolo non si fa  luogo
all'approvazione del contratto stesso.
   8.  Nel  caso  in cui l'elaborazione del progetto venga affidata a
terzi, l'approvazione dello stesso  puo'  avvenire  con  il  medesimo
provvedimento   di   affidamento  per  la  realizzazione  di  cui  al
precedente terzo comma.