Art. 18 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Alle istanze di  autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'
sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali,  nonche'  alle   istanze   di
accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie  presentate
prima della data in cui la presente legge acquista efficacia ai sensi
dell'art. 21, si applicano le disposizioni della legge  regionale  30
luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione,  vigilanza  e
accreditamento per i presidi sanitari  e  sociosanitari,  pubblici  e
privati. Recepimento del decreto del Presidente della  Repubblica  14
gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Le strutture delle ASL, degli Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico (IRCCS) e degli enti equiparati,  le  strutture
pubbliche e  private  gia'  autorizzate  all'esercizio  di  attivita'
sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonche' le strutture che abbiano
presentato istanza di autorizzazione  prima  della  data  in  cui  la
presente  legge  acquista  efficacia   si   adeguano   ai   requisiti
organizzativi e tecnologici fissati dal provvedimento di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), entro centottanta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento stesso. 
  3. Qualora non siano stati completati i programmi di adeguamento ai
requisiti  strutturali  e  impiantistici,  gia'  approvati  ai  sensi
dell'art.  6  della  legge  regionale   n.   20/1999   e   successive
modificazioni e integrazioni, i rappresentanti legali delle strutture
sanitarie   e   sociosanitarie   sono   tenuti   ad   aggiornare   il
cronoprogramma attuativo. 
  4. Il cronoprogramma, di durata non superiore  a  un  triennio,  e'
trasmesso per l'approvazione al Comune di ubicazione della  struttura
entro sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui la presente legge
acquista efficacia. 
  5.   Il   Comune,   nei   successivi   novanta   giorni,    approva
l'aggiornamento  del  cronoprogramma  ovvero   comunica   al   legale
rappresentante della struttura i  rilievi  allo  stesso  indicando  i
termini per l'adeguamento. 
  6. A tal fine  il  Comune,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento,
inoltre  il  cronoprogramma  ad  A.Li.Sa.  che  effettua  la  propria
valutazione nei successivi sessanta giorni. 
  7. Fermo restando il possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  8,
comma  3,  l'approvazione  del  cronoprogramma  di  cui  al  presente
articolo e' requisito sufficiente per il rinnovo  dell'accreditamento
istituzionale delle strutture gia' in esercizio alla data di  entrata
in vigore della legge regionale n. 20/1999. 
  8.   A.Li.Sa.   effettua   annualmente    il    monitoraggio    dei
cronoprogrammi.