Art. 19.
                    Collaborazione dell'ente parco
        alla formazione del piano per la difesa dagli incendi
 
   1.   L'area   dei   singoli   parchi  regionali  costituisce  zona
territoriale omogenea ai sensi dell'articolo 1,  primo  comma,  della
legge  1›  marzo  1975,  n.  47, e l'ente parco collabora mediante le
opportune proposte, per quanto  di  competenza,  alla  formazione  ed
all'aggiornamento del piano regionale per la difesa dagli incendi.
   2.  Il  presidente  dell'ente  parco  sovraintende,  per l'area di
competenza, alle opere di avvistamento, circoscrizione ed  estinzione
degli  incendi,  ferme  restando  le competenze tecniche degli organi
forestali.
   3.  Il  presidente  dell'ente parco, fermi restando i poteri della
Regione, e' delegato in caso di urgenza  a  dichiarare  lo  stato  di
grave  pericolosita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della
legge 1› marzo 1975, n. 47.