Art. 19. Promozione e diffusione esperienze educative 1. La Regione, d'intesa con i competenti organi collegiali scolastici, al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle esperienze educative, con particolare riguardo ai processi di integrazione europea, promuove e sostiene la effetuazione di esperienze sia nell'ambito del territorio nazionale che, previe intese con il Ministero degli affari esteri, con realta' educative di paesi esteri. 2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attivate sulla base di specifici progetti da presentarsi entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio da parte delle istituzioni scolastiche interessate. 3. Ciascun progetto, redatto in coerenza con le indicazioni contenute nel piano pluriennale di cui al succesivo art. 34, a pena di non ammissibilita', dovra' riportare: a) esplicita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto proponente; b) obiettivi che si intendono perseguire; c) lettera di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante l'istituto di destinazione, completa degli elementi identificativi della realta' educativa con la quale si intende operare lo scambio. Per le istituzioni scolastiche estere, la predetta lettera di intenti deve recare il visto della locale autorita' consolare italiana; d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno; e) numero e qualifica professionale degli evntuali accompagnatori; f) durata e periodo di svolgimento; g) modalita' di valutazione dei risultati conseguiti; h) copia conforme della deliberazione, adottata dal competente organo collegiale, di approvazione del progetto e di definizione del previsto piano finanziario di spesa, con la indicazione anche di eventuali entrate; i) nulla-osta rilasciato dalla amministrazione scolastica competente per il territorio. 4. L'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti, sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successvo art. 35, e' disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.